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Conferma dell'assenza di obbligo di sopralluogo assistito
Si conferma che, ai fini della partecipazione alla gara, non è posto in capo ai concorrenti alcun obbligo di sopralluogo assistito dell’edificio. Gli operatori economici interessati alla partecipazione sono liberi di visionare l’edificio secondo le modalità che essi stessi riterranno opportune.
Pertanto si conferma che quanto previsto al punto b) della sezione 13 del disciplinare di gara, tra le cause di esclusione, è un involontario refuso di stampa di cui non tener conto.
Nello scusarsi per il disguido si porgono distinti saluti
M. Berto