Rettifica punto "A" della sezione 2 del disciplinare di gara prot. 21929
Si comunica che per un evidente quanto involontario refuso di stampa, il punto A della sezione 2 del disciplinare di gara nel descrive i soggetti ammessi alla gara fa un erroneo quanto illogico riferimento alle cooperative sociali.
Nello scusarsi per l’incolontario errore, con il presente avviso si rettifica il testo del predetto punto A della sezione 2, significando che il testo corretto e di cui tener conto per la partecipazione alla gara è quello di seguiro riportato.
A) SOGGETTI AMMESSI:
Fermo restando quanto sopra, sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti precisazioni:
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ;
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c., di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) ;
GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) .
- Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti;
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
- Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991.
R.T.I. e GEIE già costituiti:
- Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:
- Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati;
- Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla mandataria.
- Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate viene escluso dalla gara.
R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
- E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti;
- In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
- se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati;
- se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo medesimo;
CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)
- possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016;
- Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
Distinti saluti
M. Berto