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Conferma della non applicabilità dell'art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 alla gara

Si conferma che come previsto dalla lettera J della sezione 1 del disciplinare di gara prot. 04238 "vista la natura esclusivamente “intellettuale” dei servizi oggetto del presente disciplinare, al presente appalto non si applica quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.".

Si conferma che i concorrenti NON DEVONO indicare nè i costi della sicurezza nè i costi della mandopera.

Pertanto si conferma che la frase "omettono di indicare l’ammontare degli gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i propri costi della manodopera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." riportata alla sezione 8 del disciplinare di gara è un involontario refuso di stampa di cui non tener in alcun modo conto.

Nello scusarsi per il disguido si porgono distinti saluti

M. Berto




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