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Precisazione in merito al contenuto "contratuale" dell'art. 18, comma 8, del capitolato speciale d'appalto

Il R.U.P. dell’appalto precisa che, con riferimento al comma 8 dell’art. 18 “Penali in caso di ritardo” del Capitolato Speciale d’Appalto   – parte I, che il ritardo deve essere imputabile all’Appaltatore.

Per cui la clausola in questione deve intendersi così modificata: «QUALORA IL RITARDO, SEMPRECHÉ IMPUTABILE ALL’APPALTATORE, DOVESSE ESSERE MAGGIORE DI 15 GIORNI DALLA DATA FISSATA PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 31 AGOSTO 2023, E FOSSE TALE DA COMPROMETTERE LA CONCLUSIONE OPERATIVA DEL PROGETTO, GLI EVENTUALI DANNI CHE LA STAZIONE APPALTANTE DOVESSE SUBIRE, COMPRESA LA REVOCA DEI FINANZIAMENTI, SARANNO RIPETUTI ALL’APPALTATORE».

Distinti saluti

M. Berto




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