Inviato esito

Gara #1229

Procedura aperta per l'affidamento, mediante «Finanza di Progetto», ai sensi dell'art 193 del d.lgs. 36/2023 - con diritto di prelazione da parte del promotore – della realizzazione e gestione, con «contratto di partenariato pubblico privato», dell’intervento di riqualificazione urbana in aree pubbliche nell'ambito dell'ex stazione ferroviaria, per conto del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - CUP F46D23000090005 - CIG B0CF8D40C5.
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Informazioni appalto

14/03/2024
Aperta
Servizi
€ 230.913.000,00
Manfredonia Roberto
Comune di Cortina D' Ampezzo

Categorie merceologiche

70 - Servizi immobiliari

Lotti

Inviato esito
1
B0CF8D40C5
F46D23000090005
Qualità prezzo
«Contratto di partenariato pubblico privato» intervento di riqualificazione urbana in aree pubbliche nell'ambito dell'ex stazione ferroviaria, per conto del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)
«Finanza di Progetto», ai sensi dell'art 193 del d.lgs. 36/2023 - con diritto di prelazione da parte del promotore – della realizzazione e gestione, con «contratto di partenariato pubblico privato», dell’intervento di riqualificazione urbana in aree pubbliche nell'ambito dell'ex stazione ferroviaria, per conto del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).
€ 230.913.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 230.913.000,00
Determina n. 256 del 23.04.2024
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
13273270150 RENCO SPA
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
Berto Massimiliano Seggio di gara

Commissione valutatrice

Cognome Nome Ruolo
Berto Massimiliano Seggio di gara

Scadenze

10/04/2024 12:00
15/04/2024 12:00
15/04/2024 15:00

Allegati

Disciplinare di gara prot. 08612
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14/03/2024 10:06
585.48 kB
Modulistica per la partecipazione alla gara
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14/03/2024 10:06
166.26 kB
Copia della proposta del "Promotore"
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14/03/2024 10:07
188.46 MB
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
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18/03/2024 13:01
221.04 kB
Verbale di gara telematica: proposta di aggiudicazione dell'appalto
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15/04/2024 16:50
185.37 kB
Determina n. 256 del 23.04.2024: aggiudicazione dell'appalto
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23/04/2024 12:34
177.34 kB

Chiarimenti

20/03/2024 10:34
Quesito #1
Buongiorno,
inviamo in allegato l'elenco delle richieste di chiarimento per le quali si chiede gentile riscontro.
Lo stesso documento è allegato, in versione pdf ed editabile al fine di agevolare, se utile, le risposte.
Distinti Saluti
21/03/2024 18:56
Risposta
Risposta n. 1: si conferma che, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, il concorrente è libero di determinare le percentuali di partecipazione dei vari operatori economici partecipanti all’RTI, non sussistendo la necessità di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione/ulteriori (riconoscendo – ad ogni modo – che ciascun operatore economico dovrà possedere comunque i requisiti di qualificazione in relazione alla quota di partecipazione ad esso attribuita).

Risposta n. 2: si conferma che, nell’ambito della qualificazione per il possesso dei “Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per i partecipanti intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, ex art. 100, comma 4 del D.lgs 36/2023”, l’istituto del subappalto qualificatorio è ammesso per tutte le categorie scorporabili (OG4, OG2, OS28 ed OS30). Il Disciplinare non ne fa menzione, perché si ritiene scontata tale eventualità. Si conferma, altresì, che è sufficiente la generica dichiarazione di avvalersi di tale facoltà e che non deve essere indicato alcun nominativo del/i subappaltatore/i.

Risposta n. 3: si conferma che la menzione alla pag. 15/30 del disciplinare di gara alla “Ulteriore Cauzione” è un involontario refuso del tutto inerente alla procedura di gara. Ci scusiamo per il refuso.

Risposta n. 4: si conferma anche che la nota posta alla pag. 21/30 del disciplinare che recita ”A titolo esemplificativo e non esaustivo il PEF dovrà rispettare i seguenti criteri: - Alla voce “Ricavi previsti per il Concessionario”, il canone di Concessione annuo, per il primo esercizio contrattuale, dovrà coincidere con il canone esposto nell’offerta economica del Concorrente, al netto di qualsivoglia meccanismo di indicizzazione o aggiornamento periodico“, è un altro refuso di cui ci si scusa.

Risposta n. 5: si conferma che il punto C) della sezione 2 – “Condizioni di partecipazione” del disciplinare di gara è espressamente riferito a quanto previsto dall’art. 183, comma 9 del D.lgs 36/2023 che delimita il contesto del ricorso all’avvalimento “ove opportuno e nel caso di una particolare concessione”, ossia rimettendo alla discrezionalità valutativa dell’ente concedente, la decisione sull’ammissibilità o meno di tale ricorso. Il “divieto” enunciato nel disciplinare di gara va letto nell’ambito della discrezionalità dell’ente concedente, da valutarsi caso per caso. Si precisa che il chiarimento richiesto, ferma restando la regola in abstracto operante e prevista ex lege, rende concretamente configurabile l’eccezione correlata alla opportunità di cui trattasi. Valutata la richiesta nel merito, si ritiene sicuramente opportuno, alla luce delle caratteristiche della concessione in appalto, derogare dal divieto e consentire a codesta società di ricorrere, legittimamente, all’istituto dell’Avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti economici e finanziari di cui ai punti B3 bis e B4 bis di cui pag. 8/30. Si conferma, altresì, la possibilità di utilizzare l’istituto del cosiddetto Avvalimento infragruppo, ossia tra membri del medesimo RTI, così come pacificamente ammesso da dottrina e giurisprudenza.

Risposta n. 6: con riferimento al requisito di cui al punto B3bis) di cui a pag. 8/30 del Disciplinare di Gara, si conferma che è possibile comprovare il possesso del requisito, per l’anno 2023, nelle more dell’approvazione del relativo bilancio d’esercizio, attraverso la presentazione della dichiarazione IVA annuale 2023.

Risposta n. 7: si conferma che le lavorazioni OS28 “Impianti termici e di condizionamento” ed OS30 “Impianti elettrici”, possono essere eseguite da un operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG11, come da principio di assorbenza, riconosciuto dalla giurisprudenza.

Con l'auspicio di essere stati adeguatamente esaustivi, si porgono distinti saluti
Massimiliano Berto
22/03/2024 12:34
Quesito #2
Buongiorno,
inviamo in allegato la seconda serie di quesiti per i quali si chiede riscontro.
Distinti Saluti
24/03/2024 08:12
Risposta
Risposta n.1: si conferma che in merito all’elemento di valutazione "C. Piano di Comunicazione" per l’opera, si conferma che si intende ottenere, come offerte, una descrizione dell’intero progetto con periodici aggiornamenti delle varie attività che via via verranno messe in campo, al fine di rendere edotta la cittadinanza in merito alle novità e benefici per la comunità derivanti dalla realizzazione del progetto.

Risposta n. 2: si evidenzia che l’ammontare degli investimenti del promotore è pari ad euro 104.961.963,46=, quindi in applicazione a quanto previsto dall’art. 33 comma 2 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, il 30% di detto valore corrisponde ad euro 31.488.589,04=. Quindi si conferma che le previsione del disciplinare di gara sono corrette.

Risposta n. 3: si conferma che il CIG generato dalla centrale di committenza è corretto. Eventuali problemi legati al pagamento del contributo ANAC sono ascrivibili ESCLUSIVAMENTE all’Autorità medesima. Sul contenuto menzognero, tipico della comunicazione dell’ANAC, del messaggio di errore, la centrale di committenza non ha alcuna responsabilità

Distinti saluti

Massimiliano Berto

27/03/2024 09:32
Quesito #3
Buongiorno,
inviamo in allegato alla presente una richiesta di chiarimento relativa a "Merito Tecnico del Progettista".
Grazie per il cordiale riscontro
27/03/2024 09:40
Risposta
Si conferma che la “Sezione 4: Merito Tecnico del Progettista” dell'offerta tecnica, deve essere composta da un numero massimo di 3 facciate di testo numerate.
Distinti saluti
M. Berto
28/03/2024 13:12
Quesito #4
Buongiorno,
inviamo in allegato alla presente la quarta serie di richieste di chiarimento
Grazie per il cordiale riscontro
30/03/2024 08:11
Risposta
Si conferma che il documento “Matrice dei rischi” richiamato a Pag. 18/30 del disciplinare di gara, deve essere presentato dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara.
Si chiede conferma, altresì, che l’asseverazione del PEF può essere eseguita anche da società abilitate alle asseverazioni quali le società di revisione ai sensi del comunicato ANAC del 23 Giugno 2021 così come confermato da recente dottrina e giurisprudenza.
Distinti saluti
M. Berto

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