Pubblicato

Gara #1319

Procedura aperta per l’affidamento, del servizio di supporto alla gestione amministrativa delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada, dai regolamenti comunali e da ogni altra legge di competenza della polizia locale, gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale per conto del Comune di San Pietro in Gu (PD) - CIG B1ADB0755E.
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

16/05/2024
Aperta
Servizi
€ 1.704.668,62
Berto Massimiliano
Comune di San Pietro In Gu

Categorie merceologiche

72322 - Servizi di gestione dati

Lotti

1
B1ADB0755E
Qualità prezzo
Servizio di supporto alla gestione amministrativa delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada, dai regolamenti comunali e da ogni altra legge di competenza della polizia locale, gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale per conto del Comune di San Pietro in Gu (PD).
Servizio di supporto alla gestione amministrativa delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada, dai regolamenti comunali e da ogni altra legge di competenza della polizia locale, gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale per conto del Comune di San Pietro in Gu (PD).
€ 903.375,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

21/06/2024 12:00
28/06/2024 12:00
28/06/2024 12:01

Allegati

Disciplinare di gara prot. 15751
SHA-256: bd9c9fcfa37b862e5b2940594c57d79511fb6987adea4bede5b9db379cf42b52
16/05/2024 12:10
554.20 kB
Modulistica per la partecipazione alla gara
SHA-256: 3294fd34bc1e5a7f1df90cd5123ab163ec9f3e5397c795576feb064f8e5edcda
16/05/2024 12:10
137.85 kB
Capitolato Speciale d'Appalto che norma i servizi in appalto
SHA-256: 87e2693ccae078fe0a40f7c7d8106255c713ec90343ee41b7e582c85667dc9cf
16/05/2024 12:10
294.29 kB

Chiarimenti

29/05/2024 15:56
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante, in merito alla Gara in oggetto siamo a chiederVi il seguente chiarimento di natura tecnica. Il Capitolato di Gara riporta all’Art.1 “La suddetta gestione dei servizi deve realizzarsi attraverso la fornitura dell’intera piattaforma informatica (dispositivi hardware, di comunicazione, middleware e software applicativo nella modalità SaaS e quanto altro specificato) che supporti il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative nell’espletamento delle proprie attività”; all’Art. 6.1 a) “Software a supporto delle attività: l’Impresa deve mettere a disposizione un software, con relativi aggiornamenti, per la gestione dell’intero iter sanzionatorio in piattaforma web based e qualificato AgID o ACN, in modo da permettere alla Stazione Appaltante di monitorare e supervisionare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento della lavorazione degli atti e le informazioni elaborate dall’Impresa, sia in forma dettagliata sia in forma sintetica”; all’Art. 6.1 a) – lettera “o” (pag.12) “La soluzione proposta dall’aggiudicatario deve avere ottenuto da AgID la qualificazione SaaS - Software as a Service per i Servizi Cloud per la PA ed essere presente all'interno del Catalogo dei servizi Cloud per la PA.”. Alla luce della qualificazione AgID o ACN richiesta si chiede conferma che quanto indicato all’Art. 6.1 a) – punto 35 (pag.7) ovvero: “Il software gestionale, collocato presso il Data Center della Stazione Appaltante, deve essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) secondo la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.” sia da considerarsi quale refuso di stampa e che il paragrafo debba essere così considerato: “Il software gestionale deve essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) secondo la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.” In attesa di Vostro cortese riscontro, Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
31/05/2024 10:46
Risposta
Si ringrazia per il quesito che ci permette di chiarire e confermare che la corretta interpretazione di quanto prescritto dall'art. 6.1 a), del capitolato è: “Il software gestionale deve essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) secondo la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati”. Distinti saluti M. Berto
06/06/2024 13:01
Quesito #3
Spett SA Egr. RUP Buongiorno In riferimento alla procedura in oggetto si invita a visionare il documento allegato. Distinti saluti
10/06/2024 16:49
Risposta
Atteso che le domande sono state poste ricorrendo ad un allegato, si forniscono le relative risposte. Risposta al quesito n. 1: l’art. 41 comma 13 del D.lgs 36/2023, stabilisce che, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali …… Orbene, il disciplinare di gara, coerentemente con la normativa, rinvia specificatamente alle ultime tabelle rese disponibili dal Ministero nella specifica sezione del proprio sito. Risposta al quesito n. 2: si conferma la legittimità del requisito B4, pertanto si conferma che i concorrenti devono presentare, in sede di partecipazione alla gara, idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando”. Risposta al quesito n. 3: relativamente al possesso del requisito B6, si conferma che il requisito si intende riferito anche alla dichiarazione dei redditi in riferimento agli Operatori che non hanno la veste giuridica di società di capitali per cui risulta obbligatoria la redazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio. Risposta al quesito n. 4: si evidenzia che il disciplinare di gara non impone il possesso del requisito B7 a tutti i componenti del raggruppamento, bensì si limita, in caso di raggruppamento, a fissare la percentuale minima posseduta dalla capogruppo. Risposta al quesito n. 5: si conferma che il ricorso all’avvalimento può avvenire per i requisiti B4, B5, B6, B7 e B8. Risposta al quesito n. 6: si conferma che la frase “facciate di testo A3” è un evidente quanto involontario refuso di cui non tener conto. Risposta al quesito n. 7: relativamente alla sezione 4 dell’offerta tecnica, si ritiene ovvio che in caso di raggruppamento, i tre servizi da valutare possono essere stati eseguiti da uno dei componenti del raggruppamento. Risposta al quesito n. 8: si conferma il testo del disciplinare di gara che è chiaro e preciso. Risposta al quesito n. 9: si conferma che per la presentazione del documento “MODULO OFFERTA ECONOMICA” deve essere utilizzato il modello predisposto dalla CUC e disponibile, tra gli allegati, unitamente agli altri modelli. Risposta al quesito n. 10: si conferma nel documento “MODULO OFFERTA ECONOMICA” i costi della manodopera devono essere indicati sia per i verbali “Italia” sia per quelli “Estero”. Risposta al quesito n. 11: si conferma che è obbligatorio compilare la tabella alla fine del documento “MODULO OFFERTA ECONOMICA”. I concorrenti che intendono discostarsi dai dati precompilati nella colonna “B”, devono compilare i dati nella colonna “C” e nella colonna “D”. Risposta al quesito n. 12: il disciplinare di gara non impone alcun obbligo di indicare un valore della manodopera pari a quello quantificato dalla Stazione Appaltante. I concorrenti che indicano un valore della manodopera diverso da quello quantificato dalla S.A. devono semplicemente motivare e giustificare, con apposita e separata relazione, tale scelta. Risposta al quesito n. 13: si conferma che il riferimento all’art. 6bis, contenuta al punto “K” della sezione 1 del disciplinare di gara, è un evidente quanto involontario refuso di cui non tener conto. Risposta al quesito n. 14: si conferma che la distinzione tra prestazioni principali e secondarie è un refuso. Risposta al quesito n. 15: si conferma l’espressione “…ma la funzionalità dei servizi offerti deve essere ricondotta ad un massimo di due gestionali”. Precisamente con questo inciso si intende che l’ufficio di Polizia Locale opererà contemporaneamente al massimo su due gestionali; ciò non toglie che i gestionali possano variare negli anni per motivi contingenti. Risposta al quesito n. 16: si conferma che rientra nell’oggetto d’appalto la fornitura di un software per la gestione dell’iter sanzionatorio basato su architettura web e in modalità SaS, qualificato AgID o ACN; pertanto, non è richiesto che Il software proposto debba essere collocato presso il data center della SA. Risposta al quesito n. 17: la gestione delle lettere di sollecito è richiesta solo nell’ambito della gestione dei verbali Italia. Risposta al quesito n. 18: si conferma che il riferimento agli atti di riscossione è un refuso per cui all’O.E è richiesta la gestione del contenzioso in riferimento alla sola fase di gestione ordinaria del servizio e quindi non per l’ulteriore e successiva fase di riscossione (ingiunzioni e/o cartelle esattoriali); Risposta al quesito n. 19: ferma restando la risposta alla domanda n. 18, si precisa che la gestione del contenzioso richiesta è fino alla fase di preparazione delle memorie difensive avverso i ricorsi amministrativi e giurisdizionali fino al secondo grado di giudizio, compreso il patrocinio legale in udienza. Distinti saluti M. Berto
10/06/2024 18:57
Quesito #4
In riferimento alla procedura di gara CIG B1ADB0755E, si presentano i seguenti quesiti: L’esposizione dei criteri di attribuzione dei punteggi presentano degli errori di stesura rispetto all’indicazione dei riferimenti. Nello specifico, nelle singole sezioni (da pag. 12 a pag. 14 del Disciplinare) nella parte in cui si riportano le modalità di redazione della specifica sezione, vengono menzionati numeri di sezione diverse rispetto a quelle in argomento ovvero in taluni casi inesistente. Si riportano alcuni esempi: SEZIONE 1.3: SUPPORTO AL COMUNE: ….”Non sono ammessi allegati alla sezione 1.4” SEZIONE 2: SOFTWARE GESTIONALE: …”E’ ammessa la presentazione, in allegato alla sezione 3, …” SEZIONE 3 MIGLIORIE AI SERVIZI: … “la sezione 4 dell’offerta tecnica non potrà superare 2 (due) facciate di testo numerate, …..” SEZIONE 4: ESPERIENZE QUALIFICANTI: …”la sezione 5 dell’offerta tecnica non potrà superare n. 5 (cinque) facciate….Non sono ammessi allegati alla sezione 5 Si ritiene indispensabile correggere le indicazioni ivi ripotate, al fine di consentire agli operatori di redigere le descrizioni nelle modalità corrette, anche con riguardo a quali delle sezioni è possibile integrare documentazione grafica/fotografica in allegato. Con riferimento alla possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104 del codice, si chiede di confermare la possibilità di ricorrere all’Avvalimento premiale finalizzato a migliorare l’offerta tecnica di esecuzione delle prestazioni, e se il relativo contratto di avvalimento debba essere inserito nella busta B contenente appunto l’offerta tecnica. Con riferimento alla sezione 5 del Disciplinare – Elemento C. MIGLIORIE AI SERVIZI, viene precisato che la valutazione viene effettuata basandosi su alcuni aspetti tra cui “eventuali migliorie qualitative e quantitative dei device forniti”. Si chiede di precisare l’affermazione atteso che dal Capitolato non si evince alcun riferimento a device o comunque a dispositivi che il concorrente dovrebbe fornire nell’ambito dei requisiti minimi dell’offerta. In attesa porgiamo cordiali saluti
11/06/2024 07:54
Risposta
Nell'apprezzare l'attenzione con cui è stato letto il disciplinare di gara, si invita a ricorrere maggiormente al buonsenso- In particolare ci riferisce alle leggere (anche se non giustificabili) imprecisioni evidenziato amabilmente da codesta società. Pertanto si conferma che per la sezione 1.3 non sono ammessi allegati, alla sezione 2 si, la sezione 3 deve essere composta da 2 facciate mente la sezione 4 deve essere compasta al massimo di 5 facciate con divieto di allegati. Ovviamente si conferma che la frase “eventuali migliorie qualitative e quantitative dei device forniti” è un evidente quanto involontario refuso. Sconferma la possibilità di ricorrere all’Avvalimento premiale finalizzato a migliorare l’offerta tecnica e che il relativo contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta A. Distinti saluti M. Berto
10/06/2024 21:29
Quesito #5
Buonasera, dalla lettura dei chiarimenti forniti dalla S.A. e/o CUC ad evidenti richieste di altri O.E., non si comprendono le motivazioni per cui la S.A. e/o CUC continua ad insistere nel richiedere documentazione (vedasi quali esempio le referenze bancarie) che il nuovo codice degli appalti non prevede più e che possono con ogni evideza limitare la partecipazione alle micro imprese. Mal si comprendono anche le ulteriori risposte fornite ai chiarimenti e che attengono la non corrispondenza delle richieste contenute nel disciplinare redatto dalla S.A. e/o dalla CUC con quanto invece disciplinato nel nuovo codice degli appalti. Si continua infatti a richiedere - in caso di RTI - che le prestazioni debbano essere prodotte in una "...... percentuale minima posseduta dalla capogruppo". Si rappresenta che il nuovo codice degli appalti, negli articoli che regolamentano gli RTI, oltre a non prevedere la distinzione tra prestazioni principali e secondarie, non prevede neanche il raggruppamento di tipo verticale nè tantomeno l'esigenza di limitarne la costituzione con imposizione analoghe a quanto richiesto dal disciplinare di gara il cui errore sembrerebbe essere confermato dalla lettura delle risposte ad altre FAQ (per le quali, tra l'altro, si richiede che venga pubblicata la relativa domanda). Inoltre non vengono neanche definiti i costi della manodopera che la S.A. e/o la CUC hanno stimato e francamente non si comprende come si possa raggiungere un valore minimo del 60% dei predetti costi applicando le tabelle di riferimento indicate. Si richiede pertanto, come d'altronde impone il nuovo codice degli appalti a pena di nullità della gara, che vengano esplicitati in modo chiaro ed inequivocabile, i costi della manodopera che sono stati stimati dalla S.A. e/o dalla CUC. Si fa altresì notare l'impossibilità di produrre una corretta offerta tecnica considerato che nel regolamento costituito dal disciplinare di gara, nella specificazione del numero di pagine per ogni sezione e nella esplicitazione circa la possibilità di allegare documentazione ulteriore, si ra riferimento a sezioni erratte e/o addirittura inesistenti !!!! Tale aleatorietà non consente di predisporre la documentazione tecnica in maniera adeguata, puntuale e conforme con le richieste del disciplinare a cui la commissione di gara dovrà per forza attenersi. Infine, non vengono neanche rispettate le modalità e le tempistiche previste dal Codice degli Appalti per la presentazione di chiarimenti con le conseguenti tempistiche minimali con cui la S.A. e/o CUC debbano rispondere rispettando i 6 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Alla luce di tutto ciò si richiede adeguare le richieste contenute nei documenti di gara (disciplinare) a quanto effettivamente previsto dal Codice degli Appalti senza introdurre la benchè minima difficoltà per consentire la partecipazione all'appalto anche a micro imprese (con richieste tipo la referenza bancaria e/o la limitazione di un costituendo RTI imponendo una percentuale di partecipazione e/o di requisiti maggioritaria all'azienda capogruppo !!), così come si chiede di definire l'importo dei costi della manodopera stimati dalla S.A. e/o CUC esprimendoli con un valore numerico in relazione alle tabelle a cui viene fatto riferimento. Atteso tutto ciò si richiede l'ovvia proroga dei termini per la presentazione delle offerte considerato i numerosi refusi, le modifiche adoperate attraverso la risposte ai quesiti e sopratutto visto il mancato rispetto delle tempistiche previste dal Codice degli Appalti per la formulazione delle risposte ai quesiti posti.
11/06/2024 07:59
Risposta
Si ritengono le considerazioni di codesto società del tutto immotivate e che sottendono al fatto che codesta società non possiede i requisiti di partecipazione. Il bando mira a garantire l'esecuzione del servizio da parte di operatore economico di comprovata esperienza ed affidabilità. I requisiti hanno questo unico scopo. Si ritiene ridicola la polemica sulle dichiarazioni bancarie e ritiene che il fatto che un operatore economico non è in grado di produrre le dichiarazioni bancaria, sia un fatto gravissimo. Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito in termimi di legge. Distinti saluti M. Berto
10/06/2024 17:30
Quesito #6
Spett.le S.A. La presente per formulare le seguenti richieste di chiarimenti. - Pagina 20 del Disciplinare di Gara, Elemento E “Offerta Economica”: In riferimento alla formula economica si illustra nella leggenda che gli elementi TARi e TARmax fanno riferimento ai prezzi ribassati offerti e riportati nell’apposito modulo di offerta economica. Si fa notare che la formula TARi/TARmax è configurata in modo che si ottenga più punteggio se viene indicata una “tariffa” più alta, mentre dovrebbe essere il contrario (prende più punteggio chi indica un prezzo più basso). Infatti questo tipo di formula risulta corretta se il numeratore e il denominatore siano riferiti alla % ribasso e non al prezzo ribassato offerto. Mantenendo comunque la proprietà della “Formula con interpolazione lineare”, la formula corretta dovrebbe essere TARmin/TARi, ove TARi possiede medesimo significato e TARmin è il TARi più basso tra quelli calcolati e ove TARmin prenderebbe il massimo punteggio, essendo la tariffa offerta più conveniente. Si chiede dunque di chiarire e se necessario, rivedere la formulazione della predetta formula, apportando le opportune modifiche cosìcchè il punteggio, sia assegnato nel modo più corretto. - Pagina 15 del Disciplinare di Gara “Busta Telematica virtuale “C”, così cita: “omissis………..Il documento “MODULO RIEPILOGATIVO OFFERTA” ed il documento “MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI” di cui sopra devono essere firmati digitalmente omissis…..”: fra gli allegati di gara, vi figura solo il “modulo offerta economica concorrente singolo/raggruppamento”; pertanto non vi è traccia di alcun modulo riepilogativo offerta. Si chiede alla S.A. se il “MODULO RIEPILOGATIVO OFFERTA” è da considerarsi un refuso, e contestuale conferma che l’unico modello da inserire nella busta C sia il “modulo offerta economica in una delle due versioni. concorrente singolo o raggruppamento. - Sempre il disciplinare di gara al pag. 8 alla sezione DGUE, così cita: Parte II lettera D: informazioni concernenti i subappaltatori….. Non compilare in quanto il subappalto non è ammesso. : Si chiede di confermare che quest’ultimo punto è un refuso e che il subappalto è effettivamente consentito e disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 11 del CSA. - Con riferimento alla Sezione 4 della griglia dei punteggi relativi all’offerta tecnica “Esperienze qualificanti”, si chiede di confermare se, il numero massimo di tre servizi di cui occorre fornire la descrizione, può coincidere con gli stessi servizi dichiarati per la dimostrazione dei requisiti di natura tecnica-professionale di cui a pagine 5/24 sez. B7 e B8. Inoltre, alla luce dei chiarimenti appena pubblicati, si chiede di pubblicare contestualmente i quesiti formulati e dai quali tali risposte, traggono origine. Senza le domande infatti, risulta difficile poter comprendere la natura dei chiarimenti pubblicati, i quali, devono essere noti a tutti i potenziali partecipanti alla procedura perchè gli stessi, possano avere accesso alle stesse informazioni. (senza la domanda, è difficile comprendere la risposta, ad esempio, al quesito n. 8, che qui si riporta "Risposta al quesito n. 8: si conferma il testo del disciplinare di gara che è chiaro e preciso." ) In attesa di gentile riscontro si porgono cordialità
11/06/2024 08:22
Risposta
Abbiamo provveduto a pubblicare l'errata corrige della formula per l'attribuzione del punteggio all'elemento E. Si conferma che le parole “MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI” sono un involontario refuso di cui non tener conto In merito al subappalto c'è l'apposito modello predisposto dalla CUC che deve essere compilato. Per quanto attiene i tre servizi di punta nell'offerta tecnica, non si comprende l'utilità del quesito dal momento in cui il disciplinare non pone divieti. In merito alle modalità di porre i quesiti da parte dei concorrenti la CUC nulla può, se non fornire risposte chiare ed esaustive. Distinti saluti M. Berto
11/06/2024 11:14
Quesito #7
Buongiorno Dott. Berto, evitando in questa sede di scendere in sterili polemiche circa i modi ed i contenuti della VS risposta alla nostra richiesta di chiarimenti, con la presente rappresento nuovamente che la richiesta di referenze bancarie è del tutto fuori luogo in relazione alle modifiche introdotte con il nuovo Codice degli Appalti in cui il legislatore ha ben inteso di rimuovere tale richiesta in considerazione della incosistenza delle stesse allorquando gli stessi istituti bancari emettevano tale referenza senza nessuna responsabilità e senza quindi poter garantire l'affidabilità del soggetto nel rispetto dell'esecuzione delle prestazioni previste dalla gara. Infatti, come anche nel caso di questa gara, avete giustamente richiesto altre dichiarazioni di qualificazione Tecnica e Professionale (tra cui la presentazione degli ultimi bilanci con segno positivo) in grado di garantire l'Ente circa l'affidabilità dell'operatore economico. Ciò premesso,mi preme invece oggettivamente evidenziare come le gravità sono invece tutte contenute nel disciplinare di gara, colmo di refusi, imprecisioni, richieste ultronee ed in palese contrasto con la normativa vigente. La prego pertanto, senza indugi, a rispondere alla presente reiterata richiesta di quesiti in maniera compiuta e senza palesare ulteriori perplessità evocative di ulteriori chiarimenti: 1) Mal si comprendono anche le ulteriori risposte fornite ai chiarimenti e che attengono la non corrispondenza delle richieste contenute nel disciplinare redatto dalla S.A. e/o dalla CUC con quanto invece disciplinato nel nuovo codice degli appalti. Si continua infatti a richiedere - in caso di RTI - che le prestazioni debbano essere prodotte in una "...... percentuale minima posseduta dalla capogruppo". Si rappresenta che il nuovo codice degli appalti, negli articoli che regolamentano gli RTI, oltre a non prevedere la distinzione tra prestazioni principali e secondarie, non prevede neanche il raggruppamento di tipo verticale nè tantomeno l'esigenza di limitarne la costituzione con imposizione analoghe a quanto richiesto dal disciplinare di gara il cui errore sembrerebbe essere confermato dalla lettura delle risposte ad altre FAQ (per le quali, tra l'altro, si richiede che venga pubblicata la relativa domanda). Si richiede di RISPONDERE ed eventualmente di adeguare le richieste contenute nei documenti di gara (disciplinare) a quanto effettivamente previsto dal Codice degli Appalti senza introdurre la benchè minima difficoltà per consentire la partecipazione all'appalto anche a micro imprese (limitandone la costituzione in un costituendo RTI imponendo una percentuale di partecipazione e/o di requisiti maggioritaria all'azienda capogruppo !!), 2) Inoltre non vengono neanche definiti i costi della manodopera che la S.A. e/o la CUC hanno stimato e francamente non si comprende come si possa raggiungere un valore minimo del 60% dei predetti costi applicando le tabelle di riferimento indicate. Si richiede pertanto, come d'altronde impone il nuovo codice degli appalti a pena di nullità della gara, che i costi della manodopera stimati vengano esplicitati in modo chiaro ed inequivocabile, esprimendoli con un valore numerico, tenendo in considerazione quanto riportato e formulato nel capitolato d'appalto circa la manodopera richiesta. 3) Si fa altresì notare l'impossibilità di produrre una corretta offerta tecnica considerato che nel regolamento costituito dal disciplinare di gara, nella specificazione del numero di pagine per ogni sezione e nella esplicitazione circa la possibilità di allegare documentazione ulteriore, fa riferimento a sezioni erratte e/o addirittura inesistenti !!!! Tale aleatorietà non consente di predisporre la documentazione tecnica in maniera adeguata, puntuale e conforme con le richieste del disciplinare a cui la commissione di gara dovrà per forza attenersi. 4) Infine, non vengono neanche rispettate le modalità e le tempistiche previste dal Codice degli Appalti per la presentazione di chiarimenti con le conseguenti tempistiche minimali con cui la S.A. e/o CUC debbano rispondere rispettando i 6 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 5) così come si chiede di definire l'importo dei costi della manodopera stimati dalla S.A. e/o CUC esprimendoli con un valore numerico in relazione sia alle tabelle a cui viene fatto riferimento, sia in relazione alla manodopera richiesta nel capitolato d'appalto. Atteso tutto ciò si richiede l'OVVIA proroga dei termini per la presentazione delle offerte considerato i numerosi refusi, le modifiche adoperate attraverso la risposte ai quesiti e sopratutto visto il mancato rispetto delle tempistiche previste dal Codice degli Appalti per la formulazione delle risposte ai quesiti posti. E' del tutto evidente che non sono rispettati i 6 giorni minimali che devono intercorrere tra la risposta ai quesiti ed il termine di presentazione delle offerte, Cordiali saluti
17/06/2024 10:16
Risposta
Si invita alla lettera dell'avviso https://fcc.tuttogare.it/avvisi/dettaglio.php?codice=3142&modulo=gare&codice_elemento=1319&sub=1322 Distinti saluti M. Berto
17/06/2024 09:57
Quesito #8
Buongiorno, si chiede cortesemente quale software gestionale sta utilizzando il Comando di Polizia Locale di San Pietro in Gù e se sono a disposizione i tracciati record per valutare il lavoro necessario all'importazione dei dati. In attesa di unVostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
18/06/2024 17:55
Risposta
Il software gestionale che sta utilizzando il Comando di Polizia Locale di San Pietro in Gu attualmente è “CityWare-online” – Palitalsoft. I tracciati record saranno messi a disposizione non appena ci sarà l’aggiudicazione, comunque saranno disponibili in formato CSV o XML a seconda della richiesta formulata e il file potrà essere scaricato senza alcuna compressione o in formato compresso (ZIP). Distinti saluti M. Berto

Federazione dei Comuni del Camposampierese

Via Cordenons 17 Camposampiero (PD)
Tel. 049 9315613 - Fax. 049 9315611
Email: appalti@fcc.veneto.it - PEC: appalti.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00