Inviato esito

Gara #1543

Procedura aperta per l'affidamento del servizio gestione/riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni ed il servizio di riscossione coattiva di tutte le altre entrate comunali per conto del Comune di Vigonza (PD) - CIG B453F0E5B1
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Informazioni appalto

18/11/2024
Aperta
Servizi
€ 1.595.016,15
Berto Massimiliano
Federazione dei Comuni del Camposampierese

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

Inviato esito
1
B453F0E5B1
Qualità prezzo
Servizio gestione/riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del canone di occupazione delle aree pubbliche/mercati, per conto del Comune di Vigonza (PD)
Servizio gestione/riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del canone di occupazione delle aree pubbliche/mercati, per conto del Comune di Vigonza (PD)
€ 584.255,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.394.754,70
Determina n. 962 del 19.12.2024
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02391510266 ABACO S.P.A.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
Berto Massimiliano Seggio di gara

Commissione valutatrice

Cognome Nome Ruolo
Berto Massimiliano Seggio di gara

Scadenze

13/12/2024 12:00
18/12/2024 12:00
18/12/2024 15:00

Allegati

Bando/disciplinare di gara prot. 37044
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18/11/2024 18:08
456.74 kB
Modulistica per la partecipazione alla gara
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18/11/2024 18:08
126.38 kB
Capitolato speciale che norma i servizi in appalto
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18/11/2024 18:08
183.85 kB
Determina n. 962 del 19.12.2024: aggiudicazione dell'appalto
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19/12/2024 18:40
130.81 kB

Chiarimenti

10/12/2024 10:11
Quesito #1
Buongiorno, si formulano i seguenti quesiti.

1. Con riferimento al requisito di partecipazione tecnico – professionale di cui al punto B8 del bando, che di seguito si riporta:

“B8 - Avere la proprietà dei software per la gestione delle entrate oggetto della presente procedura di gara e che siano state implementate tutte le misure relative alle “caratteristiche di qualità, di sicurezza di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità” previste ai sensi dell’allegato B del regolamento <> adottato secondo gli standard AgID nr.628/2021, B2 e C della determinazione ACN nr 307/2022 per i livelli di qualifica richiesti dalle P.A. relative alle modalità web browser”

si chiede conferma che è da considerare equiparato alla proprietà del software, il possesso della licenza d’uso, purché il software abbia le caratteristiche citate.

Così come scritto il requisito risulta illegittimamente restringente e finisce per riservare la procedura di gara per la gestione dei tributi solo a “software house” e non anche a tutti i soggetti iscritti all’Albo dei concessionari della riscossione. Vero è che l'art.104 c.11 del codice prevede che il bando possa richiedere che "taluni compiti essenziali ... siano direttamente svolti dall'offerente" ma tale previsione è cosa diversa dal chiedere che un software sia di proprietà dell'azienda partecipante che ben potrebbe, legittimamente, avere con una software house un contratto di licenza d'uso.

Si fa altresì presente che l’art.10 comma 3 del nuovo codice, nel consentire alle stazioni appaltanti di introdurre specifici requisiti tecnico professionali, richiede che detti requisiti siano “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto” e comunque tenendo “presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti”.



2. L’art.3 del capitolato, in merito alla durata dell’affidamento, prevede che:

“L'appalto, in ogni caso:

- ricomprende le pratiche affidate nel periodo che va dalla data di affidamento sino al 31/12/2029 (31/12/2034 in caso di prolungamento della durata);

- e si protrae sino all’esaurimento delle pratiche affidate; si precisa che, trascorsi 36 mesi dall’affidamento del lotto, si procede ad esaurimento del lotto stesso mediante comunicazione

di inesigibilità.

Il penultimo capoverso del medesimo articolo, invece, prevede che “E' fatto divieto all'appaltatore di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento”.

Tale previsione contrasta con quella che stabilisce il protrarsi dell’appalto per 36 mesi dopo la consegna delle liste durante la vigenza contrattuale.

Pertanto si chiede conferma che trattasi di refuso o che comunque tale previsione è riferita esclusivamente al divieto di emissione del primo atto (e successive riscossioni ad esso riferite) dopo la scadenza del contratto.

3. Trattandosi di affidamento in concessione e non di appalto, come si evince dalla previsione della sottoscrizione degli atti da parte dell’affidatario e dal trasferimento dei poteri in capo allo stesso, si chiede di rettificare la previsione secondo la quale gli oneri di riscossione pari al 3% e al 6% spettino al Comune. La normativa di settore (art.1 comma 803 della legge 160/2019), infatti, prevede detti oneri a favore del concessionario per consentirgli di recuperare “i costi di elaborazione e di notifica degli atti” e si ritiene che l’incameramento degli stessi da parte dell’Ente, che non si occupa di elaborare e notificare gli atti, costituirebbe un ingiustificato arricchimento poiché consente al Comune di incassare, oltre alla tassa, sanzioni e interessi, anche ulteriori somme che costituiscono il ristoro per chi ha elaborato e notificato gli atti, cioè per il concessionario.



Restiamo in attesa di riscontro e, ringraziando, porgiamo cordiali saluti.



12/12/2024 19:06
Risposta
Risposta al quesito n. 1: si conferma che è considerato equiparato alla proprietà del software, il possesso della licenza d’uso, di un software in possesso delle caratteristiche previste dal bando di gara.

Risposta al quesito n. 2: L'esaurimento delle posizioni contributive affidate, attiene all'attività di riscossione coattiva riguardante tutte le entrate comunali oggetto di gara. In sostanza, una volta affidata in riscossione una lista di nominativi morosi (entro il 31/12/2029, ossia entro il 31/12/2034 in caso di prolungamento) l'appaltatore dovrà procedere ad eseguire tutte le procedure di riscossione coattiva/esecutiva (solleciti, fermo amministrativo veicoli, pignoramenti, iscrizioni di ipoteca, ecc.) anche oltre la scadenza contrattuale e per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi. Decorsi gli ulteriori 36 mesi dalla scadenza del contratto senza che sia avvenuta la riscossione del debito, l'appaltatore potrà richiedere il discarico per inesigibilità. Si tratta dunque di una attività residuale che riguarda solo posizioni contributive morose, oggetto di attività di riscossione coattiva/esecutiva. Per quanto attiene il penultimo capoverso dell'articolo 3, si deve intendere che l'appaltatore non può effettuare ulteriore attività (ad esempio riscossione ordinaria/spontanea del canone patrimoniale, ovvero attività di recupero dell'evasione tributaria) oltre il termine di scadenza contrattuale.

Risposta al quesito n. 3: quanto affermato da codesta società risulta errato, in quanto trattasi di appalto di servizi (e non appalto in concessione). Il trasferimento dei poteri è ammissibile in quanto l'ammissione alla procedura di gara è riservata esclusivamente alle società (concessionari della riscossione) iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, D. Lgs. n. 446/1997. Tali soggetti possono subentrare al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri amministrativi inerenti alla gestione dei servizi affidati. Di talché non vi è alcun ostacolo alla previsione in merito al soggetto titolare della riscossione degli oneri di riscossione, che può ben essere il Comune. L'appaltatore potrà far pesare tale onere nell'aggio offerto in sede di gara.

Distinti saluti
M. Berto

Federazione dei Comuni del Camposampierese

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