Pubblicato
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Gara #2094
Procedura aperta per l’affidamento «congiunto», ex art. 44 del D.lgs 36/2023, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei seguenti lavori per la realizzazione viabilità cicloturistica del basso Feltrino da Busche a Fener di Alano di Piave del progetto strategico di valorizzazione cicloturistica del Feltrino - CUP H21B19000330005 - CIG B9FC5754E0.Informazioni appalto
15/01/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 13.796.727,35
Berto Massimiliano
Categorie merceologiche
4523312
-
Lavori di costruzione di strade
Lotti
1
B9FC5754E0
H21B19000330005
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento «congiunto», ex art. 44 del D.lgs 36/2023, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei seguenti lavori per la realizzazione viabilità cicloturistica del basso Feltrino da Busche a Fener di Alano di Piave del progetto strategico di valorizzazione cicloturistica del Feltrino - CUP H21B19000330005.
Procedura aperta per l’affidamento «congiunto», ex art. 44 del D.lgs 36/2023, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei seguenti lavori per la realizzazione viabilità cicloturistica del basso Feltrino da Busche a Fener di Alano di Piave del progetto strategico di valorizzazione cicloturistica del Feltrino - CUP H21B19000330005.
€ 11.942.419,08
€ 0,00
€ 283.029,58
Scadenze
11/02/2026 12:00
16/02/2026 12:00
16/02/2026 15:00
Allegati
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Bando/disciplinare di gara prot. 01279/2026 SHA-256: 75713d9483c28b86ffa0f4047be4b4615c5523506a971ffeb07242e4ed1fb13f 15/01/2026 19:46 |
557.70 kB | |
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Modulistica per la partecipazione alla gara SHA-256: f3c1dcb6474b176b561fdc8b11429d5d0e69521b64429a19cb0ddbe491975e86 15/01/2026 19:46 |
169.54 kB | |
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Copia del progetto definitivo dei lavori posto a base di gara SHA-256: 9d93425e6cb5e61e2ad2629f8905e7214554ffacd9daa6c2d2e7425109ca086a 15/01/2026 19:46 |
528.36 MB |
Chiarimenti
21/01/2026 10:06
Quesito #1
Buongiorno,
facciamo presente che a pag. 16 del disciplinare manca la sezione "A5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL CANTIERE" che vale 2,50 punti.
Si chiedono informazioni in merito al criterio ed alla relativa documentazione da produrre.
Cordiali saluti
facciamo presente che a pag. 16 del disciplinare manca la sezione "A5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL CANTIERE" che vale 2,50 punti.
Si chiedono informazioni in merito al criterio ed alla relativa documentazione da produrre.
Cordiali saluti
24/01/2026 10:27
Risposta
Non manca la sezione, semplicemente il tema relativo all'elemento di valutazione "A5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL CANTIERE" va tarattato all'interno della sezione 1.1.
Distinti saluti.
M. Berto
Distinti saluti.
M. Berto
22/01/2026 16:33
Quesito #2
Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto ed in particolare alla Sezione 2 - Lettera B del Bando/Disciplinare di gara lo scrivente O.E. formula i seguenti quesiti, al fine di ottenere chiarimenti in merito ai precisi requisiti di partecipazione richiesti in caso di ricorso alla forma soggettiva del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).
Nel testo della citata Sezione 2, lett. B (pag. 7 di 31), si legge quanto segue:
"Ai sensi dell'art. 68, comma 10 del D.lgs. 36/2023, viene stabilito che in caso di raggruppamento temporaneo, l'impresa capogruppo-mandataria deve eseguire la quota prevalente dei lavori appartenenti alle due categorie prevalenti (OS21 - OG6), rispetto alle mandanti".
Quesito n. 1
Si chiede di chiarire se il riferimento alle categorie OS21 e OG6, indicate come "categorie prevalenti", sia un mero refuso di stampa, in considerazione del fatto che il Bando/Disciplinare ed ugualmente il C.S.A. individuano quale categoria prevalente la categoria OG3, oppure se tali categorie debbano effettivamente assumere rilievo nell'ambito dell'appalto e, in caso affermativo, con quali riferimenti ed in che misura.
Quesito n. 2
Si chiede di chiarire se l'intera norma del Bando/Disciplinare surrichiamata, lì giustificata ai sensi dell'art. 68 comma 10 del d.lgs. 36/2023, che vincola un RTI (costituito o costituendo) a far eseguire alla propria capogruppo-mandataria la quota maggioritaria dei lavori di cui alla categoria prevalente prevista dal Bando rispetto alle mandanti, debba essere inteso come un refuso.
Siffatta previsione non è di facile comprensione rispetto a quanto precede nello stesso paragrafo del Bando/Disciplinare, laddove si indica che "le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato" e che "i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta": previsioni, queste ultime, che risulterebbero al contrario inapplicabili in senso pieno - dunque inefficaci - alla luce del vincolo predetto, il quale - pare a chi scrive - si pone altresì in senso contrario alla consolidata posizione tanto dell'ANAC (cfr. Parere Funz Cons 21/2025), quanto della giurisprudenza nazionale (Cons. di Stato n. 4425/2022; Cons. di Stato n. 2227/2024) e comunitaria (Corte di Giustizia C-642/20 del 28.04.2022) in materia di composizione di un R.T.I.
Quesito n. 3
Nell'ipotesi in cui il riscontro al quesito n. 2 sia negativo e, dunque, la norma di gara di cui trattasi debba intendersi applicata alla procedura in corso, si chiede di chiarire se con l'indicazione "quota prevalente dei lavori (...) rispetto alle mandanti" si intenda una prevalenza assoluta (vale a dire superiore al 50% dell'intero importo lavori della categoria prevalente), ovvero relativa (superiore alla quota di esecuzione assegnata nel raggruppamento a ciascuna mandante considerata singolarmente).
Si resta in attesa dei cortesi chiarimenti, richiesti al fine di consentire una corretta e pienamente consapevole formulazione dell'offerta.
Cordiali saluti.
Nel testo della citata Sezione 2, lett. B (pag. 7 di 31), si legge quanto segue:
"Ai sensi dell'art. 68, comma 10 del D.lgs. 36/2023, viene stabilito che in caso di raggruppamento temporaneo, l'impresa capogruppo-mandataria deve eseguire la quota prevalente dei lavori appartenenti alle due categorie prevalenti (OS21 - OG6), rispetto alle mandanti".
Quesito n. 1
Si chiede di chiarire se il riferimento alle categorie OS21 e OG6, indicate come "categorie prevalenti", sia un mero refuso di stampa, in considerazione del fatto che il Bando/Disciplinare ed ugualmente il C.S.A. individuano quale categoria prevalente la categoria OG3, oppure se tali categorie debbano effettivamente assumere rilievo nell'ambito dell'appalto e, in caso affermativo, con quali riferimenti ed in che misura.
Quesito n. 2
Si chiede di chiarire se l'intera norma del Bando/Disciplinare surrichiamata, lì giustificata ai sensi dell'art. 68 comma 10 del d.lgs. 36/2023, che vincola un RTI (costituito o costituendo) a far eseguire alla propria capogruppo-mandataria la quota maggioritaria dei lavori di cui alla categoria prevalente prevista dal Bando rispetto alle mandanti, debba essere inteso come un refuso.
Siffatta previsione non è di facile comprensione rispetto a quanto precede nello stesso paragrafo del Bando/Disciplinare, laddove si indica che "le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato" e che "i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta": previsioni, queste ultime, che risulterebbero al contrario inapplicabili in senso pieno - dunque inefficaci - alla luce del vincolo predetto, il quale - pare a chi scrive - si pone altresì in senso contrario alla consolidata posizione tanto dell'ANAC (cfr. Parere Funz Cons 21/2025), quanto della giurisprudenza nazionale (Cons. di Stato n. 4425/2022; Cons. di Stato n. 2227/2024) e comunitaria (Corte di Giustizia C-642/20 del 28.04.2022) in materia di composizione di un R.T.I.
Quesito n. 3
Nell'ipotesi in cui il riscontro al quesito n. 2 sia negativo e, dunque, la norma di gara di cui trattasi debba intendersi applicata alla procedura in corso, si chiede di chiarire se con l'indicazione "quota prevalente dei lavori (...) rispetto alle mandanti" si intenda una prevalenza assoluta (vale a dire superiore al 50% dell'intero importo lavori della categoria prevalente), ovvero relativa (superiore alla quota di esecuzione assegnata nel raggruppamento a ciascuna mandante considerata singolarmente).
Si resta in attesa dei cortesi chiarimenti, richiesti al fine di consentire una corretta e pienamente consapevole formulazione dell'offerta.
Cordiali saluti.
24/01/2026 10:25
Risposta
Ovviamente si conferma che la categoria prevalente è la OG3 e che le categorie OS21, OG8 e OS12A sono scoporabili. Per il refuso mi scuso sin d'ora.
In merito ai raggruppamenti il bando pretende attenersi alla normativa vigente, ossia l'art. 68 comma 10 e 11 del D.lgs 36/2023 e l'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al D.lgs 36/2023. Quindi confermo che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Distinti saluti
M. Berto
In merito ai raggruppamenti il bando pretende attenersi alla normativa vigente, ossia l'art. 68 comma 10 e 11 del D.lgs 36/2023 e l'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al D.lgs 36/2023. Quindi confermo che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Distinti saluti
M. Berto
22/01/2026 16:34
Quesito #3
Con riferimento alla Sezione 5 – Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi – Elemento D “Certificazioni qualificanti dell’impresa”, si chiede un chiarimento in merito all’attribuzione del punteggio connesso al possesso della certificazione UNI PdR 125.
In particolare, si rileva che nella citata Sezione 5 il possesso della certificazione UNI PdR 125 è previsto ai fini dell’attribuzione del punteggio, mentre nella Sezione 10 – Pari opportunità di genere e generazionali è espressamente indicato che l’appalto è escluso dall’applicazione dell’art. 102, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023 alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento e che per le medesime ragioni l’aggiudicatario non è tenuto ad adottare misure per garantire le pari opportunità di genere e generazionali.
Quesito n.1
Si chiede pertanto di chiarire se tale apparente incongruenza costituisca un refuso del Disciplinare e, in tal caso, quale delle due disposizioni (sezione 5 o sezione 10) debba essere considerata eventualmente ai fini dell’attribuzione del punteggio per il possesso della certificazione UNI PdR 125.
Si resta in attesa di un cortese chiarimento, al fine di consentire una corretta e consapevole formulazione dell’offerta.
Cordiali saluti
In particolare, si rileva che nella citata Sezione 5 il possesso della certificazione UNI PdR 125 è previsto ai fini dell’attribuzione del punteggio, mentre nella Sezione 10 – Pari opportunità di genere e generazionali è espressamente indicato che l’appalto è escluso dall’applicazione dell’art. 102, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023 alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento e che per le medesime ragioni l’aggiudicatario non è tenuto ad adottare misure per garantire le pari opportunità di genere e generazionali.
Quesito n.1
Si chiede pertanto di chiarire se tale apparente incongruenza costituisca un refuso del Disciplinare e, in tal caso, quale delle due disposizioni (sezione 5 o sezione 10) debba essere considerata eventualmente ai fini dell’attribuzione del punteggio per il possesso della certificazione UNI PdR 125.
Si resta in attesa di un cortese chiarimento, al fine di consentire una corretta e consapevole formulazione dell’offerta.
Cordiali saluti
22/01/2026 18:26
Risposta
Si invita codesta impresa ad un approccio meno saccente e più pragmatico.
Ci si limiti ad apprendere che il possesso o meno della certificazione UNI PdR 125 porta all'attribuzione di un misero punteggio.
Non vi è altro da aggiungere
M. Berto
Ci si limiti ad apprendere che il possesso o meno della certificazione UNI PdR 125 porta all'attribuzione di un misero punteggio.
Non vi è altro da aggiungere
M. Berto