Scaduto
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Gara #2194
Procedura aperta per l’affidamento in del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Montagnana (PD) - CIG BAD8183F22.Informazioni appalto
14/03/2026
Aperta
Servizi
€ 259.200,00
Berto Massimiliano
Categorie merceologiche
7994
-
Servizi di organismi di riscossione
Lotti
1
BAD8183F22
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento in del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Montagnana (PD)
Procedura aperta per l’affidamento in del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Montagnana (PD)
€ 144.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Berto | Massimiliano | Seggio di gara |
Commissione valutatrice
Determina n. 305
02/05/2026
|
Determina n. 305/2026 SHA-256: dd81edb8eaa78fa89abb1acaf133f72e0378f11002534ce060d799ba3da805b4 02/05/2026 11:02 |
132.41 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Berto | Massimiliano | Presidente |
| Ramanzin | Fabio | Componente |
| Baldo | Marialetizia | Componente |
Scadenze
10/04/2026 12:00
15/04/2026 12:00
15/04/2026 15:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
Bando/disciplinare di gara prot. 08083/2026 SHA-256: e1020c88f0747d48b3599d1e85054f26717c81dd3abc5f1fefabcb96fdfb9e22 14/03/2026 13:38 |
449.56 kB | |
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Modulistica per la partecipazione alla gara SHA-256: 40e4967c467d81ec9eda052a9ae24b8ae32b1009fd1972c227bf02ef48e58cec 14/03/2026 13:38 |
127.04 kB | |
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Capitolato Speciale d'Appalto che norma i servizi in appalto SHA-256: 5544e2073d86abc1396e31d59495475c2189372418b9471dd2ba0e8320f25162 14/03/2026 13:38 |
484.65 kB | |
|
Relazione accompagnatoria del progetto del servizio SHA-256: 57816566ed3559faaf5f1ca0836e6d217296a3a20a624062f41ee2ef4c01417a 14/03/2026 13:38 |
721.04 kB | |
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Verbale di gara telematica n. 1: ammissioni dei primi 5 concorrenti SHA-256: 7dcb87e3f35acee2d4fd7e0ddb49be668f588c84242a77025e851d12e358d752 15/04/2026 18:50 |
143.78 kB | |
|
Verbale di gara telematica n. 2: ammissioni di tutti i concorrenti SHA-256: 550cb4af88db668cbad8649646ed15908e0a92cea15e0942fbb5157dda387007 21/04/2026 09:22 |
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Chiarimenti
20/03/2026 16:38
Quesito #1
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere la percentuale di riduzione della garanzia provvisoria per il possesso della certificazione ISO 14001; nel disciplinare avete indicato fino al 20% (previsti dall’allegato II.13 del D.lgs 36/2023), chiediamo la percentuale esatta.
In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
20/03/2026 17:22
Risposta
Con tutta sincerità non comprendo il quesito, nel senso che lo stesso contiene la risposta.
Il bando replica pari pari il testo del comma 8 dell'art. 106 e dell'allegato II.13.
Se io leggo il bando e la normativa di cui sopra ritengo inequivocabile che la riduzione, in caso di possesso della certificazione ISO 14001, è del 20%.
Distinti saluti
M. Berto
Il bando replica pari pari il testo del comma 8 dell'art. 106 e dell'allegato II.13.
Se io leggo il bando e la normativa di cui sopra ritengo inequivocabile che la riduzione, in caso di possesso della certificazione ISO 14001, è del 20%.
Distinti saluti
M. Berto
07/04/2026 09:12
Quesito #2
Si chiede chiarimento relativamente alle marche da bollo da € 16,00.
L'Offerta economica non la prevede, ma la domanda di ammissione alla gara?
L'Offerta economica non la prevede, ma la domanda di ammissione alla gara?
07/04/2026 09:21
Risposta
Se leggete il bando capireste che NON devono essere apposte marche da bollo. In nessun documento.
M. Berto
M. Berto
07/04/2026 17:19
Quesito #3
Spettabile Stazione Appaltante / Centrale di Committenza,
con la presente si richiede un chiarimento in merito alla formula indicata nella Sezione 5 ("Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi") del Disciplinare di Gara per l'attribuzione del punteggio dell'Elemento H - OFFERTA ECONOMICA.
Il documento stabilisce che il coefficiente V(h)i venga calcolato come segue: V(h)i = (100% - Aggiomin) / (100% - Aggioi)
Si segnala che l'applicazione letterale di tale formula genera un'anomalia matematica: il risultato risulta inversamente proporzionale alla reale convenienza economica per l'Ente.
Essendo l'oggetto del ribasso un aggio massimo del 9,00%, l'offerta più vantaggiosa (Aggiomin) è quella numericamente inferiore. Tuttavia, la formula premia paradossalmente l'offerta più alta.
Ad esempio, ipotizzando un Aggiomin del 4%:
- Il concorrente con l'offerta migliore (4%) otterrebbe: (100 - 4) / (100 - 4) = 1,000.
- Un concorrente con un'offerta meno vantaggiosa (es. 8%) otterrebbe: (100 - 4) / (100 - 8) = 1,043.
La formula attribuisce quindi un punteggio superiore all'offerta più onerosa per l'Amministrazione.
Si chiede pertanto conferma se si tratti di un refuso materiale e se codesta Spettabile Stazione Appaltante intenda pubblicare un'errata corrige per ripristinare la corretta attribuzione dei punteggi a favore dell'aggio più basso.
In attesa di un gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.
con la presente si richiede un chiarimento in merito alla formula indicata nella Sezione 5 ("Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi") del Disciplinare di Gara per l'attribuzione del punteggio dell'Elemento H - OFFERTA ECONOMICA.
Il documento stabilisce che il coefficiente V(h)i venga calcolato come segue: V(h)i = (100% - Aggiomin) / (100% - Aggioi)
Si segnala che l'applicazione letterale di tale formula genera un'anomalia matematica: il risultato risulta inversamente proporzionale alla reale convenienza economica per l'Ente.
Essendo l'oggetto del ribasso un aggio massimo del 9,00%, l'offerta più vantaggiosa (Aggiomin) è quella numericamente inferiore. Tuttavia, la formula premia paradossalmente l'offerta più alta.
Ad esempio, ipotizzando un Aggiomin del 4%:
- Il concorrente con l'offerta migliore (4%) otterrebbe: (100 - 4) / (100 - 4) = 1,000.
- Un concorrente con un'offerta meno vantaggiosa (es. 8%) otterrebbe: (100 - 4) / (100 - 8) = 1,043.
La formula attribuisce quindi un punteggio superiore all'offerta più onerosa per l'Amministrazione.
Si chiede pertanto conferma se si tratti di un refuso materiale e se codesta Spettabile Stazione Appaltante intenda pubblicare un'errata corrige per ripristinare la corretta attribuzione dei punteggi a favore dell'aggio più basso.
In attesa di un gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.
08/04/2026 10:07
Risposta
Vi ringrazio per la segnazione e mi scuso.
Ho corretto la formula con l'avviso https://fcc.tuttogare.it/avvisi/dettaglio.php?codice=3388&modulo=gare&codice_elemento=2194&sub=2206
Distinti saluti
M. Berto
Ho corretto la formula con l'avviso https://fcc.tuttogare.it/avvisi/dettaglio.php?codice=3388&modulo=gare&codice_elemento=2194&sub=2206
Distinti saluti
M. Berto
08/04/2026 08:57
Quesito #4
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti:
1. Si chiede conferma che nel caso di ricorsi promossi dai debitori, la scelta dei Legali esterni incaricati della difesa del Concessionario e, quindi, in stretto rapporto fiduciario, resta autonoma ed esclusiva facoltà del Concessionario stesso.
2. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di giudizio di competenza dell’Ente e/o spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso;
3. Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente;
4. Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
5. Si segnala che l’art. 1 del Capitolato (e poi anche il 7), tra i compiti affidati all’appaltatore, prevede la sottoscrizione degli “atti di accertamento” e l’esecuzione dei rimborsi ai contribuenti. L’art. 9 del Capitolato chiarisce poi che in relazione alle entrate extratributarie, in attuazione del comma 792 dell’art. 1 della L. 160/2019, l’appaltatore dovrà gestire la predisposizione e la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, per omesso o parziale pagamento. Si evidenzia tuttavia che sia la relazione illustrativa, sia il disciplinare, fanno riferimento all’affidamento della sola fase di riscossione coattiva. Si chiede un chiarimento a tal proposito;
6. Alla sezione 2, punto B.5 del disciplinare di gara, è richiesto di avere conseguito nei migliori tre esercizi degli ultimi 5 precedenti alla gara un fatturato globale pari almeno al valore indicato nel disciplinare, il quale tuttavia si indica, a numeri, € 259.200 e, a lettere, trecentoquarantamiladuecento/00, si chiede un chiarimento a tal proposito;
7. In ordine alle posizioni ritenute inesigibili dall’aggiudicatario del servizio, si prega chiarire il termine entro il quale l’Ente confermerà l’inesigibilità delle suddette posizioni successivamente alla trasmissione delle stesse da parte della ditta aggiudicataria, nonché chiarire se, trascorso tale termine in assenza di riscontro da parte del Comune, le posizioni possono ritenersi automaticamente discaricate;
8. Si chiede conferma che le tempistiche indicate all’art. 9, lettera B, punto e) del Capitolato sono riferite ai termini entro i quali l’aggiudicatario del servizio dovrà concludere le attività di riscossione e pertanto, trascorsi tali termini, l’impresa aggiudicataria potrà trasmettere al Comune le posizioni ritenute dalla stessa inesigibili;
9. Si chiede di conoscere il precedente affidatario del servizio e la relativa percentuale di riscossione;
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
1. Si chiede conferma che nel caso di ricorsi promossi dai debitori, la scelta dei Legali esterni incaricati della difesa del Concessionario e, quindi, in stretto rapporto fiduciario, resta autonoma ed esclusiva facoltà del Concessionario stesso.
2. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di giudizio di competenza dell’Ente e/o spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso;
3. Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente;
4. Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
5. Si segnala che l’art. 1 del Capitolato (e poi anche il 7), tra i compiti affidati all’appaltatore, prevede la sottoscrizione degli “atti di accertamento” e l’esecuzione dei rimborsi ai contribuenti. L’art. 9 del Capitolato chiarisce poi che in relazione alle entrate extratributarie, in attuazione del comma 792 dell’art. 1 della L. 160/2019, l’appaltatore dovrà gestire la predisposizione e la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, per omesso o parziale pagamento. Si evidenzia tuttavia che sia la relazione illustrativa, sia il disciplinare, fanno riferimento all’affidamento della sola fase di riscossione coattiva. Si chiede un chiarimento a tal proposito;
6. Alla sezione 2, punto B.5 del disciplinare di gara, è richiesto di avere conseguito nei migliori tre esercizi degli ultimi 5 precedenti alla gara un fatturato globale pari almeno al valore indicato nel disciplinare, il quale tuttavia si indica, a numeri, € 259.200 e, a lettere, trecentoquarantamiladuecento/00, si chiede un chiarimento a tal proposito;
7. In ordine alle posizioni ritenute inesigibili dall’aggiudicatario del servizio, si prega chiarire il termine entro il quale l’Ente confermerà l’inesigibilità delle suddette posizioni successivamente alla trasmissione delle stesse da parte della ditta aggiudicataria, nonché chiarire se, trascorso tale termine in assenza di riscontro da parte del Comune, le posizioni possono ritenersi automaticamente discaricate;
8. Si chiede conferma che le tempistiche indicate all’art. 9, lettera B, punto e) del Capitolato sono riferite ai termini entro i quali l’aggiudicatario del servizio dovrà concludere le attività di riscossione e pertanto, trascorsi tali termini, l’impresa aggiudicataria potrà trasmettere al Comune le posizioni ritenute dalla stessa inesigibili;
9. Si chiede di conoscere il precedente affidatario del servizio e la relativa percentuale di riscossione;
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
09/04/2026 06:55
Risposta
1. In merito alla scelta dei legali esterni incaricati dalla scelta del Concessionario, si fa presente che all’interno del capitolato si prevede, all’articolo 9, lettera F, punto b), che la scelta del legale dovrà essere presa in accordo con il Comune. Lo scopo della suddetta previsione è che in caso di contenzioso la linea difensiva debba essere condivisa sia dall’Ente impositore che dal soggetto che gestisce la riscossione coattiva.
2. La cura del contenzioso riguarderà l’attività posta in essere dal “Concessionario” stesso con l’esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente. Si conferma che in caso di condanna dell’Ente impositore le spese di lite restano a carico dell’Ente stesso.
3. Si conferma che l’utilizzo della procedura di cui al titolo II del Dpr 602/1973 debba essere utilizzata a discrezione del “Concessionario” così come previsto all’articolo 9 del capitolato.
4. Il quesito sulle spese contrattuali non ha senso e segno evidente di non aver letto il bando, laddove esso recito che il contratto viene stipulato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, mediante scrittura privata ed è soggetto ad una unica imposta di bollo di 250 euro.
5. Si conferma che l’attività affidata riguarda esclusivamente la riscossione coattiva delle entrate. Gli atti di accertamento sono di competenza dell’ente impositore.
6. In fatturato da prendere in considerazione è € 259.200,00, ci si scusa per il refuso.
7. In ordine alle posizioni ritenute inesigibili dall’aggiudicatario del servizio, si fa presente che nel capitolato non è indicato alcun termine specifico. Neppure nel vigente Regolamento generale delle entrate comunale l’ente ha disciplinato formalmente tale termine.
Nella prassi il precedente “affidatario” richiedeva il discarico dei crediti inesigibili entro 30 giorni dalla presentazione della lista.
Salvo diverso accordo tra l’Ente impositore e l’aggiudicatario, si ritengono applicabili i termini di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in quanto la suddetta normativa fa riferimento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Naturalmente, la decorrenza del termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune, provoca il discarico automatico delle posizioni.
8. Si confermano i tempi indicati all’art. 9, lettera B, punto e) del capitolato in merito alla conclusione delle attività di riscossione e alla successiva presentazione delle liste di inesigibilità.
9. Il Comune di Montagnana aveva affidato alla ditta Area srl di Mondovì (CN) la riscossione coattiva dei tributi comunali e alla ditta M.T. SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) la riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada. L’aggio riconosciuto ad entrambi gli affidatari ammontava al 10%.
Distinti saluti
M. Berto
2. La cura del contenzioso riguarderà l’attività posta in essere dal “Concessionario” stesso con l’esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente. Si conferma che in caso di condanna dell’Ente impositore le spese di lite restano a carico dell’Ente stesso.
3. Si conferma che l’utilizzo della procedura di cui al titolo II del Dpr 602/1973 debba essere utilizzata a discrezione del “Concessionario” così come previsto all’articolo 9 del capitolato.
4. Il quesito sulle spese contrattuali non ha senso e segno evidente di non aver letto il bando, laddove esso recito che il contratto viene stipulato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, mediante scrittura privata ed è soggetto ad una unica imposta di bollo di 250 euro.
5. Si conferma che l’attività affidata riguarda esclusivamente la riscossione coattiva delle entrate. Gli atti di accertamento sono di competenza dell’ente impositore.
6. In fatturato da prendere in considerazione è € 259.200,00, ci si scusa per il refuso.
7. In ordine alle posizioni ritenute inesigibili dall’aggiudicatario del servizio, si fa presente che nel capitolato non è indicato alcun termine specifico. Neppure nel vigente Regolamento generale delle entrate comunale l’ente ha disciplinato formalmente tale termine.
Nella prassi il precedente “affidatario” richiedeva il discarico dei crediti inesigibili entro 30 giorni dalla presentazione della lista.
Salvo diverso accordo tra l’Ente impositore e l’aggiudicatario, si ritengono applicabili i termini di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in quanto la suddetta normativa fa riferimento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Naturalmente, la decorrenza del termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune, provoca il discarico automatico delle posizioni.
8. Si confermano i tempi indicati all’art. 9, lettera B, punto e) del capitolato in merito alla conclusione delle attività di riscossione e alla successiva presentazione delle liste di inesigibilità.
9. Il Comune di Montagnana aveva affidato alla ditta Area srl di Mondovì (CN) la riscossione coattiva dei tributi comunali e alla ditta M.T. SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) la riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada. L’aggio riconosciuto ad entrambi gli affidatari ammontava al 10%.
Distinti saluti
M. Berto
08/04/2026 12:34
Quesito #5
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti:
1. Con riferimento al requisito che prevede l’esecuzione, nel quinquennio 01.01.2021 - 31.12.2025, di almeno TRE (3) servizi identici (durata biennale continuativa presso Enti con popolazione superiore a 9.000 abitanti), si chiede di confermare che la dicitura “servizi identici” debba essere interpretata alla luce dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato (artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. 36/2023), come ribadito dal parere di precontenzioso ANAC n. 86 dell’11 marzo 2026. Nello specifico, richiamando quanto espresso dall'Autorità in merito alla necessità di non introdurre "irragionevoli limitazioni" alla partecipazione tramite la richiesta di specifiche esperienze su singoli tributi, si chiede di confermare che:
· il requisito sia soddisfatto dall'avvenuta esecuzione di servizi analoghi per natura e complessità (gestione, accertamento e riscossione di entrate locali), essendo tale esperienza di per sé "sufficiente a dimostrare l'affidabilità e la competenza dell’operatore", senza necessità di una coincidenza assoluta con ogni singola componente del servizio oggetto di gara;
· la valutazione della "identità" del servizio non costituisca una ingiustificata restrizione all'accesso, garantendo la partecipazione ad operatori che abbiano gestito complessivamente le entrate comunali per Enti della fascia demografica richiesta, evitando di favorire l'impresa uscente attraverso clausole eccessivamente specifiche.
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
1. Con riferimento al requisito che prevede l’esecuzione, nel quinquennio 01.01.2021 - 31.12.2025, di almeno TRE (3) servizi identici (durata biennale continuativa presso Enti con popolazione superiore a 9.000 abitanti), si chiede di confermare che la dicitura “servizi identici” debba essere interpretata alla luce dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato (artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. 36/2023), come ribadito dal parere di precontenzioso ANAC n. 86 dell’11 marzo 2026. Nello specifico, richiamando quanto espresso dall'Autorità in merito alla necessità di non introdurre "irragionevoli limitazioni" alla partecipazione tramite la richiesta di specifiche esperienze su singoli tributi, si chiede di confermare che:
· il requisito sia soddisfatto dall'avvenuta esecuzione di servizi analoghi per natura e complessità (gestione, accertamento e riscossione di entrate locali), essendo tale esperienza di per sé "sufficiente a dimostrare l'affidabilità e la competenza dell’operatore", senza necessità di una coincidenza assoluta con ogni singola componente del servizio oggetto di gara;
· la valutazione della "identità" del servizio non costituisca una ingiustificata restrizione all'accesso, garantendo la partecipazione ad operatori che abbiano gestito complessivamente le entrate comunali per Enti della fascia demografica richiesta, evitando di favorire l'impresa uscente attraverso clausole eccessivamente specifiche.
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
08/04/2026 12:57
Risposta
Nell'invitarvi ad evitare di darci "lezioni" sul codice degli appalti, si sottolinea l'inutilità del quesito.
Si invita a non allegare nulla ai quesiti.
Si conferma la corretta interpretazione della lex specialis
Distinti saluti
M. Berto
Si invita a non allegare nulla ai quesiti.
Si conferma la corretta interpretazione della lex specialis
Distinti saluti
M. Berto
10/04/2026 11:03
Quesito #6
Buongiorno, con la presente si chiede di confermare che l'ammontare dei servizi certi sui quali calcolare la cauzione provvisoria è pari a € 144.000 e, pertanto, l'importo di € 189.000 e il conseguente valore della cauzione di € 2.880 sono da considerarsi un refuso.
Attendiamo un riscontro.
Cordiali saluti
Attendiamo un riscontro.
Cordiali saluti
10/04/2026 15:34
Risposta
Si conferma che la cauzione provvisoria deve essere pari al 2% del valore dell'appalto per i servizi certi di affidamento (euro 144.000), quindi la cauzione deve essere dell'importo di euro 2.880,00=.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto