Inviato esito
Federazione dei Comuni del Camposampierese
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Gara #2394
Procedura aperta, con carattere d’urgenza, per la fornitura di n. 2 Autobus Urbani elettrici da città, nell’ambito progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato nel Comune di CALASCIO (AQ), denominato «ROCCA CALASCIO LUCE D’ABRUZZO – Linea 18 – «Una via per la Rocca» – CUP I24H22000520001 - CIG BC8DA4004D. PNRR M1C3_I4.0.Informazioni appalto
31/07/2026
Aperta
Forniture
€ 750.000,00
Berto Massimiliano
Categorie merceologiche
3414491 - Autobus elettrici
Lotti
Inviato esito
1
BC8DA4004D
I24H22000520001
Qualità prezzo
Fornitura, con carattere d'urgenza, di n. 2 Autobus Urbani elettrici da città - progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato nel Comune di CALASCIO (AQ), denominato «ROCCA CALASCIO LUCE D’ABRUZZO – Linea 18 – «Una via per la Rocca» – CUP I24H22000520001
Fornitura, con carattere d'urgenza, di n. 2 Autobus Urbani elettrici da città - progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato nel Comune di CALASCIO (AQ), denominato «ROCCA CALASCIO LUCE D’ABRUZZO – Linea 18 – «Una via per la Rocca» – CUP I24H22000520001
€ 622.236,87
€ 0,00
€ 0,00
€ 622.236,87
Determina n. 639 Del 09/09/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 07833430585 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Berto | Massimiliano | Seggio di gara |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Berto | Massimiliano | Seggio di gara |
Scadenze
20/08/2026 12:00
24/08/2026 17:00
24/08/2026 17:05
Allegati
|
Bando/disciplinare di gara prot. 22964/2026 SHA-256: 32396a21d9a31f914c375dbee8c660fa6bc78172246c6496215f19166133e163 30/07/2026 08:29 |
358.77 kB | |
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Modulistica per la partecipazione alla gara SHA-256: 7e7106aad8ddacb42ab6d0e59f5926b2341d0404c61f612fce0fe32a36a119ed 30/07/2026 08:29 |
124.12 kB | |
|
Capitolato Speciale d'Appalto che norma la fornitura SHA-256: 1fe1db1126fb650d5a9e19789299d97cf912324fb11e94f60bd2642c2f6784dd 31/07/2026 16:31 |
519.72 kB | |
|
Verbale di gara telematica: proposta di aggiudicazione dell'appalto SHA-256: 60c8aebc8d16a250fa293a931a3791f5a80832636cfab450d991df7e79151fdc 31/08/2026 14:42 |
344.83 kB | |
|
Determina n. 639 del 09.09.2026: aggiudicazione dell'appalto SHA-256: c459d5f8668537ece0e91847751760391025d2f77ee0a268f40f500c41037ab2 09/09/2026 12:32 |
355.12 kB |
Chiarimenti
04/08/2026 11:14
Quesito #1
Buongiorno,
Con la presente chiediamo le seguenti precisazioni e/o informazioni relative alla procedura in oggetto:
1 Rif. Art. 2 del Capitolato – Configurazione delle porte
Il Capitolato, nella sezione "Configurazione" richiede la presenza di 2 o 3 porte.
Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se una configurazione a porta centrale unica a doppia anta di generose dimensioni possa essere considerata soluzione tecnicamente equivalente e conforme alle finalità del servizio, in ragione delle caratteristiche dimensionali del veicolo (lunghezza 7,50–8,50 m) e del contesto operativo (tratta montana Calascio–Rocca Calascio), ferme restando la corrispondenza alle altre prescrizioni contenute nel capitolato ed il rispetto delle Direttive UNECE ed Europee vigenti all'atto della consegna richiamate all'Art. 1 del Capitolato.
I vantaggi tecnici di una configurazione monoporta su un autobus veicolo di lunghezza contenuta e trazione elettrica sono i seguenti:
Ottimizzazione dello spazio utile interno: su una carrozzeria di soli 7,5–8,5 m, l'eliminazione di una seconda apertura consente di recuperare superficie calpestabile e posti a sedere/in piedi, agevolando il raggiungimento del requisito minimo dei 30 passeggeri richiesto dal Capitolato.
Maggiore rigidità strutturale della scocca: ogni apertura porta rappresenta una discontinuità strutturale. Su un percorso di montagna con pendenze significative, curve strette e fondo stradale che richiede sollecitazioni torsionali maggiori, ridurre il numero di tagli sulla fiancata migliora la rigidità torsionale del telaio e la sicurezza strutturale.
Riduzione del peso complessivo: meno meccanismi di apertura (motori, sensori anti-schiacciamento, cablaggi) significa minor peso a vuoto, con effetti favorevoli su:
consumo energetico e autonomia (rilevante rispetto al requisito di 300 km/giorno a pieno carico);
rapporto peso/potenza sui tratti in salita.
Migliore efficienza termica: una sola apertura riduce le dispersioni termiche in fase di sosta/apertura porte, con beneficio sull'efficienza del climatizzatore automatico e, indirettamente, sull'autonomia della batteria (aspetto coerente con i principi DNSH/CAM richiamati all'Art. 11 bis del Capitolato).
Posizionamento baricentrico della porta: una porta centrale a doppia anta consente un accesso/discesa bilanciato rispetto alla lunghezza del mezzo, mantenendo tempi di salita/discesa adeguati anche con distanza media fra fermate di 3,5 km e frequenza di fermate contenuta.
Minor complessità manutentiva: un solo gruppo porta-motore-sensoristica da manutenere riduce i costi di gestione nel lungo periodo (il veicolo deve restare in servizio almeno 14 anni) e i rischi di guasto in un contesto con rete di assistenza da definire con l'aggiudicatario.
2 Rif. Art. 2 del Capitolato – Portellone laterale
Il Capitolato, nella sezione "Configurazione" richiede, ripetuta due volte in modo identico nel testo:
"portellone laterale azionabile elettronicamente dal conducente"
"pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico"
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se la ripetizione sia dovuta ad un refuso di scrittura;
Si chiede inoltre di specificare se il "portellone laterale" costituisca:
a) un componente distinto dalle porte di servizio ordinarie, destinato specificamente all'accesso della “pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico” richiamata all'Art. 2;
b) una delle porte passeggeri standard, dotata di comando elettrico riservato al conducente per l'apertura della porta stessa, dotata di pedana per l’accesso dell’utente in carrozzella.
3 Rif. Art. 2 del Capitolato – Dimensioni e pesi – Lunghezza minima
Il Capitolato, nella sezione "Dimensioni e pesi" richiede una lunghezza minima non inferiore a 7,5 m.
Si chiede alla Stazione Appaltante di valutare l'ammissibilità di un mezzo con lunghezza di 7,48 m, in luogo del minimo di 7,50 m indicato in Capitolato.
Si evidenzia che, nella prassi costruttiva e omologativa dei veicoli commerciali/autobus le dimensioni dichiarate nelle schede tecniche di omologazione (carta di circolazione, certificato di conformità CE) sono soggette a tolleranze di produzione tipicamente comprese fra ±1% e ±2% sulla lunghezza fuori tutto, in ragione di variabili quali il montaggio di paraurti/protezioni, l'assestamento delle sospensioni a pieno carico/a vuoto, e le differenze fra misura "a vuoto" e "in assetto di marcia";
lo scostamento di 2 cm su una soglia di 7,50 m corrisponde a circa lo 0,27%, valore che rientra ampiamente nelle tolleranze dimensionali comunemente riconosciute in ambito costruttivo e che, in molte procedure di gara analoghe, viene ritenuto non sostanziale ai fini del rispetto del requisito prestazionale sotteso (capacità di trasporto, manovrabilità, sicurezza);
il D.M. 17 giugno 2021 (CAM Veicoli), richiamato all'Art. 1 del Capitolato quale riferimento tecnico della presente procedura, non impone soglie dimensionali rigide ma criteri prestazionali (efficienza, accessibilità, emissioni).
Restiamo in attesa di vostro riscontro.
Distinti saluti.
Con la presente chiediamo le seguenti precisazioni e/o informazioni relative alla procedura in oggetto:
1 Rif. Art. 2 del Capitolato – Configurazione delle porte
Il Capitolato, nella sezione "Configurazione" richiede la presenza di 2 o 3 porte.
Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se una configurazione a porta centrale unica a doppia anta di generose dimensioni possa essere considerata soluzione tecnicamente equivalente e conforme alle finalità del servizio, in ragione delle caratteristiche dimensionali del veicolo (lunghezza 7,50–8,50 m) e del contesto operativo (tratta montana Calascio–Rocca Calascio), ferme restando la corrispondenza alle altre prescrizioni contenute nel capitolato ed il rispetto delle Direttive UNECE ed Europee vigenti all'atto della consegna richiamate all'Art. 1 del Capitolato.
I vantaggi tecnici di una configurazione monoporta su un autobus veicolo di lunghezza contenuta e trazione elettrica sono i seguenti:
Ottimizzazione dello spazio utile interno: su una carrozzeria di soli 7,5–8,5 m, l'eliminazione di una seconda apertura consente di recuperare superficie calpestabile e posti a sedere/in piedi, agevolando il raggiungimento del requisito minimo dei 30 passeggeri richiesto dal Capitolato.
Maggiore rigidità strutturale della scocca: ogni apertura porta rappresenta una discontinuità strutturale. Su un percorso di montagna con pendenze significative, curve strette e fondo stradale che richiede sollecitazioni torsionali maggiori, ridurre il numero di tagli sulla fiancata migliora la rigidità torsionale del telaio e la sicurezza strutturale.
Riduzione del peso complessivo: meno meccanismi di apertura (motori, sensori anti-schiacciamento, cablaggi) significa minor peso a vuoto, con effetti favorevoli su:
consumo energetico e autonomia (rilevante rispetto al requisito di 300 km/giorno a pieno carico);
rapporto peso/potenza sui tratti in salita.
Migliore efficienza termica: una sola apertura riduce le dispersioni termiche in fase di sosta/apertura porte, con beneficio sull'efficienza del climatizzatore automatico e, indirettamente, sull'autonomia della batteria (aspetto coerente con i principi DNSH/CAM richiamati all'Art. 11 bis del Capitolato).
Posizionamento baricentrico della porta: una porta centrale a doppia anta consente un accesso/discesa bilanciato rispetto alla lunghezza del mezzo, mantenendo tempi di salita/discesa adeguati anche con distanza media fra fermate di 3,5 km e frequenza di fermate contenuta.
Minor complessità manutentiva: un solo gruppo porta-motore-sensoristica da manutenere riduce i costi di gestione nel lungo periodo (il veicolo deve restare in servizio almeno 14 anni) e i rischi di guasto in un contesto con rete di assistenza da definire con l'aggiudicatario.
2 Rif. Art. 2 del Capitolato – Portellone laterale
Il Capitolato, nella sezione "Configurazione" richiede, ripetuta due volte in modo identico nel testo:
"portellone laterale azionabile elettronicamente dal conducente"
"pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico"
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se la ripetizione sia dovuta ad un refuso di scrittura;
Si chiede inoltre di specificare se il "portellone laterale" costituisca:
a) un componente distinto dalle porte di servizio ordinarie, destinato specificamente all'accesso della “pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico” richiamata all'Art. 2;
b) una delle porte passeggeri standard, dotata di comando elettrico riservato al conducente per l'apertura della porta stessa, dotata di pedana per l’accesso dell’utente in carrozzella.
3 Rif. Art. 2 del Capitolato – Dimensioni e pesi – Lunghezza minima
Il Capitolato, nella sezione "Dimensioni e pesi" richiede una lunghezza minima non inferiore a 7,5 m.
Si chiede alla Stazione Appaltante di valutare l'ammissibilità di un mezzo con lunghezza di 7,48 m, in luogo del minimo di 7,50 m indicato in Capitolato.
Si evidenzia che, nella prassi costruttiva e omologativa dei veicoli commerciali/autobus le dimensioni dichiarate nelle schede tecniche di omologazione (carta di circolazione, certificato di conformità CE) sono soggette a tolleranze di produzione tipicamente comprese fra ±1% e ±2% sulla lunghezza fuori tutto, in ragione di variabili quali il montaggio di paraurti/protezioni, l'assestamento delle sospensioni a pieno carico/a vuoto, e le differenze fra misura "a vuoto" e "in assetto di marcia";
lo scostamento di 2 cm su una soglia di 7,50 m corrisponde a circa lo 0,27%, valore che rientra ampiamente nelle tolleranze dimensionali comunemente riconosciute in ambito costruttivo e che, in molte procedure di gara analoghe, viene ritenuto non sostanziale ai fini del rispetto del requisito prestazionale sotteso (capacità di trasporto, manovrabilità, sicurezza);
il D.M. 17 giugno 2021 (CAM Veicoli), richiamato all'Art. 1 del Capitolato quale riferimento tecnico della presente procedura, non impone soglie dimensionali rigide ma criteri prestazionali (efficienza, accessibilità, emissioni).
Restiamo in attesa di vostro riscontro.
Distinti saluti.
05/08/2026 08:55
Risposta
Si confermano le prescrizioni del capitolato, quindi si conferma il divieto di fornitura di un mezzo monoporta.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto
13/08/2026 14:22
Quesito #2
Spett.Amministrazione,
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 24.08.2026 e che nel Bando/Disciplinare viene indicata la data del 31.08.2026 con riferimento all’urgenza della procedura, si chiede cortesemente di chiarire l’esatta rilevanza di tale data ai fini della consegna dei veicoli.
In particolare, si chiede di confermare se il 31.08.2026 debba essere considerato anche quale termine massimo entro il quale i veicoli devono essere consegnati all’Amministrazione già immatricolati, iscritti al P.R.A., muniti di targhe e pronti per la circolazione, oppure se tale data si riferisca esclusivamente alla conclusione della procedura di aggiudicazione.
Si chiede inoltre di chiarire se possa essere considerata conforme alla documentazione di gara la consegna fisica dei veicoli entro il 31.08.2026, qualora le procedure di immatricolazione, iscrizione al P.R.A. e rilascio delle targhe vengano completate successivamente.
In conclusione, si chiede di confermare espressamente se la data del 31.08.2026 indicata nella documentazione di gara debba intendersi quale termine per la conclusione della procedura di aggiudicazione oppure quale termine ultimo per la consegna dei veicoli già immatricolati, iscritti al P.R.A., muniti di targhe e pronti per la circolazione.
Cordiali Saluti
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 24.08.2026 e che nel Bando/Disciplinare viene indicata la data del 31.08.2026 con riferimento all’urgenza della procedura, si chiede cortesemente di chiarire l’esatta rilevanza di tale data ai fini della consegna dei veicoli.
In particolare, si chiede di confermare se il 31.08.2026 debba essere considerato anche quale termine massimo entro il quale i veicoli devono essere consegnati all’Amministrazione già immatricolati, iscritti al P.R.A., muniti di targhe e pronti per la circolazione, oppure se tale data si riferisca esclusivamente alla conclusione della procedura di aggiudicazione.
Si chiede inoltre di chiarire se possa essere considerata conforme alla documentazione di gara la consegna fisica dei veicoli entro il 31.08.2026, qualora le procedure di immatricolazione, iscrizione al P.R.A. e rilascio delle targhe vengano completate successivamente.
In conclusione, si chiede di confermare espressamente se la data del 31.08.2026 indicata nella documentazione di gara debba intendersi quale termine per la conclusione della procedura di aggiudicazione oppure quale termine ultimo per la consegna dei veicoli già immatricolati, iscritti al P.R.A., muniti di targhe e pronti per la circolazione.
Cordiali Saluti
13/08/2026 16:18
Risposta
Spiace confermare che non avete minimamente compreso le scadenze.
Il 31.08.2026 è il termine massimo entro cui deve intervenire l'aggiudicazione, ammesso che intervengano le condizioni per addivenire all'aggiudicazione.
Il termine di consegna dei mezzi sarà quello offerto dall'aggiudicatario.
Distinti saluti
M. Berto
Il 31.08.2026 è il termine massimo entro cui deve intervenire l'aggiudicazione, ammesso che intervengano le condizioni per addivenire all'aggiudicazione.
Il termine di consegna dei mezzi sarà quello offerto dall'aggiudicatario.
Distinti saluti
M. Berto
17/08/2026 15:47
Quesito #3
Gentili Responsabili della Procedura,
con riferimento all’Art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede cortesemente di chiarire se, per autobus di Classe I con configurazione low floor/low entry, la presenza di una pedana per carrozzelle ad azionamento manuale o elettrico, conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità, sia ritenuta idonea a soddisfare il requisito relativo all’accesso delle persone a mobilità ridotta.
Si chiede inoltre di confermare se, per i veicoli di Classe I low floor/low entry, la suddetta pedana per carrozzelle possa essere considerata equivalente al “sollevatore idraulico sottopianale per la salita del disabile in carrozzella” previsto dal Capitolato.
Ringraziando per la disponibilità e per il gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
con riferimento all’Art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede cortesemente di chiarire se, per autobus di Classe I con configurazione low floor/low entry, la presenza di una pedana per carrozzelle ad azionamento manuale o elettrico, conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità, sia ritenuta idonea a soddisfare il requisito relativo all’accesso delle persone a mobilità ridotta.
Si chiede inoltre di confermare se, per i veicoli di Classe I low floor/low entry, la suddetta pedana per carrozzelle possa essere considerata equivalente al “sollevatore idraulico sottopianale per la salita del disabile in carrozzella” previsto dal Capitolato.
Ringraziando per la disponibilità e per il gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
19/08/2026 11:28
Risposta
L'Art. 1 del Capitolato definisce l'oggetto della fornitura come autobus urbani elettrici a pianale ribassato (low floor o low entry), categoria M3, di Classe I o Classe II. L'Art. 2 prescrive poi espressamente, quale dotazione dei due mezzi, il “sollevatore idraulico sottopianale per la salita del disabile in carrozzella con relativa postazione interna conforme alle norme vigenti”. Il medesimo articolo qualifica tutte le prescrizioni tecniche ivi contenute come requisiti minimi obbligatori, stabilendo espressamente che la loro mancata rispondenza costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Si evidenzia, inoltre, che il medesimo Art. 2, nella tabella “Configurazione”, prevede autonomamente, quale dotazione standard dei mezzi, anche una “pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico”, abbinata al “portellone laterale azionabile elettronicamente dal conducente”. Tale pedana costituisce quindi un requisito già di per sé previsto dal Capitolato quale ausilio di salita generale del veicolo a pianale ribassato, distinto e ulteriore rispetto al sollevatore idraulico sottopianale, il quale è specificamente richiesto per la salita del disabile in carrozzella e deve essere corredato di una relativa postazione interna dedicata.
Ne consegue che, sul piano testuale, il Capitolato non pone la pedana e il sollevatore quali soluzioni alternative o equivalenti tra loro, bensì quali dotazioni cumulative e distinte, ciascuna rispondente a una funzione propria. La pedana per carrozzelle richiamata nel quesito – pur trattandosi di un dispositivo di per sé conforme, in via generale, alla normativa tecnica di riferimento (Regolamento UNECE n. 107, che ha recepito i contenuti dell'Allegato VII della direttiva 2001/85/CE) e comunemente adottato sui veicoli di Classe I e Classe II a pianale ribassato – non può quindi sostituire il sollevatore idraulico sottopianale, che resta un requisito tecnico autonomo e ulteriore rispetto alla pedana laterale già prevista come dotazione standard del veicolo.
Tale impostazione trova peraltro riscontro nelle caratteristiche del servizio: il percorso di esercizio dei mezzi si sviluppa su un tracciato con dislivello significativo tra l'abitato di Calascio (1.210 m s.l.m.) e Rocca Calascio (1.460 m s.l.m.), con fermate su un territorio non pianeggiante, condizioni nelle quali un dispositivo dedicato quale il sollevatore idraulico sottopianale offre maggiori garanzie di sicurezza nelle operazioni di salita e discesa della persona in carrozzella rispetto alla sola pedana laterale. Si richiama, altresì, l'Art. 5 del Capitolato, che prevede una specifica garanzia di 24 mesi sul corretto funzionamento dei “veicoli dotati di sollevatore automatico posteriore”, a conferma che tale dispositivo costituisce componente autonoma e specificamente contemplata della fornitura.
Tale specifica tecnica risulta pertanto proporzionata e pertinente rispetto all'oggetto e alle condizioni di esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 36/2023, e non integra una restrizione ingiustificata della concorrenza. Si precisa, infine, che il Capitolato non contiene alcuna clausola di equivalenza riferita a tale specifico dispositivo.
In conclusione:
1. La pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico costituisce già, di per sé, un requisito autonomamente previsto dall'Art. 2 del Capitolato quale dotazione standard del veicolo a pianale ribassato, e non può essere considerata sostitutiva né equivalente del sollevatore idraulico sottopianale, espressamente richiesto per la salita del disabile in carrozzella con relativa postazione interna.
2. Gli operatori economici dovranno pertanto offrire autobus dotati di entrambi i dispositivi previsti dall'Art. 2 – pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico e sollevatore idraulico sottopianale con relativa postazione interna per la carrozzella – pena l'esclusione dalla gara per mancata rispondenza al requisito tecnico minimo obbligatorio.
Il presente chiarimento integra il Capitolato Speciale d'Appalto e sarà pubblicato, in forma anonima, sulla piattaforma telematica di gara a beneficio di tutti gli operatori economici interessati, ai sensi della disciplina di gara.
Distinti saluti
M. Berto
Si evidenzia, inoltre, che il medesimo Art. 2, nella tabella “Configurazione”, prevede autonomamente, quale dotazione standard dei mezzi, anche una “pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico”, abbinata al “portellone laterale azionabile elettronicamente dal conducente”. Tale pedana costituisce quindi un requisito già di per sé previsto dal Capitolato quale ausilio di salita generale del veicolo a pianale ribassato, distinto e ulteriore rispetto al sollevatore idraulico sottopianale, il quale è specificamente richiesto per la salita del disabile in carrozzella e deve essere corredato di una relativa postazione interna dedicata.
Ne consegue che, sul piano testuale, il Capitolato non pone la pedana e il sollevatore quali soluzioni alternative o equivalenti tra loro, bensì quali dotazioni cumulative e distinte, ciascuna rispondente a una funzione propria. La pedana per carrozzelle richiamata nel quesito – pur trattandosi di un dispositivo di per sé conforme, in via generale, alla normativa tecnica di riferimento (Regolamento UNECE n. 107, che ha recepito i contenuti dell'Allegato VII della direttiva 2001/85/CE) e comunemente adottato sui veicoli di Classe I e Classe II a pianale ribassato – non può quindi sostituire il sollevatore idraulico sottopianale, che resta un requisito tecnico autonomo e ulteriore rispetto alla pedana laterale già prevista come dotazione standard del veicolo.
Tale impostazione trova peraltro riscontro nelle caratteristiche del servizio: il percorso di esercizio dei mezzi si sviluppa su un tracciato con dislivello significativo tra l'abitato di Calascio (1.210 m s.l.m.) e Rocca Calascio (1.460 m s.l.m.), con fermate su un territorio non pianeggiante, condizioni nelle quali un dispositivo dedicato quale il sollevatore idraulico sottopianale offre maggiori garanzie di sicurezza nelle operazioni di salita e discesa della persona in carrozzella rispetto alla sola pedana laterale. Si richiama, altresì, l'Art. 5 del Capitolato, che prevede una specifica garanzia di 24 mesi sul corretto funzionamento dei “veicoli dotati di sollevatore automatico posteriore”, a conferma che tale dispositivo costituisce componente autonoma e specificamente contemplata della fornitura.
Tale specifica tecnica risulta pertanto proporzionata e pertinente rispetto all'oggetto e alle condizioni di esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 36/2023, e non integra una restrizione ingiustificata della concorrenza. Si precisa, infine, che il Capitolato non contiene alcuna clausola di equivalenza riferita a tale specifico dispositivo.
In conclusione:
1. La pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico costituisce già, di per sé, un requisito autonomamente previsto dall'Art. 2 del Capitolato quale dotazione standard del veicolo a pianale ribassato, e non può essere considerata sostitutiva né equivalente del sollevatore idraulico sottopianale, espressamente richiesto per la salita del disabile in carrozzella con relativa postazione interna.
2. Gli operatori economici dovranno pertanto offrire autobus dotati di entrambi i dispositivi previsti dall'Art. 2 – pedana laterale ad azionamento manuale o elettronico e sollevatore idraulico sottopianale con relativa postazione interna per la carrozzella – pena l'esclusione dalla gara per mancata rispondenza al requisito tecnico minimo obbligatorio.
Il presente chiarimento integra il Capitolato Speciale d'Appalto e sarà pubblicato, in forma anonima, sulla piattaforma telematica di gara a beneficio di tutti gli operatori economici interessati, ai sensi della disciplina di gara.
Distinti saluti
M. Berto
18/08/2026 10:08
Quesito #4
Gentili Signori,
con la presente, in riferimento alla procedura di gara relativa alla fornitura di n. 2 autobus urbani elettrici per il Comune di Calascio (AQ), desideriamo cortesemente chiedere se sia possibile valutare una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino al 28 agosto 2026.
La richiesta è motivata dalla necessità di completare alcune verifiche tecniche e amministrative indispensabili per la predisposizione di un’offerta accurata e pienamente conforme ai requisiti del Capitolato.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione riservata alla presente richiesta.
Cordiali saluti,
con la presente, in riferimento alla procedura di gara relativa alla fornitura di n. 2 autobus urbani elettrici per il Comune di Calascio (AQ), desideriamo cortesemente chiedere se sia possibile valutare una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino al 28 agosto 2026.
La richiesta è motivata dalla necessità di completare alcune verifiche tecniche e amministrative indispensabili per la predisposizione di un’offerta accurata e pienamente conforme ai requisiti del Capitolato.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione riservata alla presente richiesta.
Cordiali saluti,
18/08/2026 10:17
Risposta
No: l'aggiudicazione, qualora sussisteranno le condizioni per proclamarla, deve intervenire entro il 31 agosto.
Il termine del 24 agosto èl'ultimo giorno utile per consentire le successive verifiche e controlli sul destinatario della proposta di aggiudiocazione.
Si conferma, pertanto, il termine delle ore 17:00 del 24.08.2026.
Distinti saluti.
M. Berto
Il termine del 24 agosto èl'ultimo giorno utile per consentire le successive verifiche e controlli sul destinatario della proposta di aggiudiocazione.
Si conferma, pertanto, il termine delle ore 17:00 del 24.08.2026.
Distinti saluti.
M. Berto