Inviato esito

Gara #297

Procedura aperta, per l’affidamento della fornitura e montaggio di elementi e complementi di arredo e accessori, a basso impatto ambientale, destinati alla sede dell’ATER di Padova – via Raggio di Sole n. 29 – codice opera FNN2019-00013 - CUP F92J19000740005 - CIG 82742975E3.
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Informazioni appalto

15/04/2020
Aperta
Forniture
€ 540.356,60
A.T.E.R. della Provincia di Padova

Categorie merceologiche

441158 - Arredi interni per edifici
3929 - Arredamento vario

Lotti

Inviato esito
1
82742975E3
F92J19000740005
Qualità prezzo
Procedura aperta, per l’affidamento della fornitura e montaggio di elementi e complementi di arredo e accessori, a basso impatto ambientale, destinati alla sede dell’ATER di Padova – via Raggio di Sole n. 29 – codice opera FNN2019-00013 - CUP F92J19000740005 - CIG 82742975E3.
Procedura aperta, per l’affidamento della fornitura e montaggio di elementi e complementi di arredo e accessori, a basso impatto ambientale, destinati alla sede dell’ATER di Padova – via Raggio di Sole n. 29 – codice opera FNN2019-00013 - CUP F92J19000740005 - CIG 82742975E3.
€ 535.181,60
€ 0,00
€ 5.175,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01539460301 FANTONI SPA
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

290
13/07/2020
Cognome Nome Ruolo
Berto Massimiliano Presidente
Paparella Marica Componente
Tondo Antonella Componente

Scadenze

25/05/2020 16:00
29/05/2020 16:00
03/06/2020 10:00

Allegati

Disciplinare di gara telematica prot. 05104
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314.83 kB
Modulistica per la partecipazione alla gara
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27/02/2023 16:38
141.55 kB
Progetto della fornitura redatto da ATER di Padova
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60.15 MB
Computo Metrico Estimativo in formato .xls
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331.13 kB
Verbale di gara telematica n. 1: prime ammissioni/esclusioni
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81.46 kB
Verbale di gara telematica n. 2: ammissione finale dei concorrenti
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53.58 kB
Verbale di gara telematica n. 3: provvedimento di esclusione di un concorrente
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69.66 kB
Atto di costituzionedella Commissione valutatrice
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219.24 kB
Verbale di gara telematica n. 4: ammissione dell'unica offerta tecnica
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27/02/2023 16:38
37.35 kB
Verbale di gara telematica n. 5: proposta di aggiudicazione della fornitura
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determina di aggiudicazione n. 331 del 04.08.2020
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27/02/2023 16:38
182.43 kB
Avviso di appalto aggiudicato
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27/02/2023 16:38
22.37 kB

Chiarimenti

23/04/2020 14:58
Quesito #2
Nella scheda riepilogativa prodotti offerti è richiesta l’indicazione del “codice EAN riportato sulla confezione” si prega di indicare se tale informazione è indispensabile e la mancata indicazione è motivo di esclusione.
Distinti saluti
29/04/2020 08:17
Risposta
Sui precisa che il “codice EAN riportato sulla confezione” deve essere inteso come l’indicazione del codice univoco attribuito dal produttore al prodotto. Se uno o più arredi non sono caratterizzati dal codice EAN, si invita ad indicare il codice equivalente attribuito dal produttore al prodotto.
Solo nel caso in cui il prodotto non sia caratterizzato dal alcun codice (cosa molto improbabile) non si dovrà indicare alcun dato.
M. Berto
22/04/2020 11:46
Quesito #3
In relazione alla gara in oggetto chiediamo conferma che la campionatura richiesta all’aggiudicatario sia per i solo articoli oggetto di valutazione tecnica, ossia quelli identificati con la sigla da A1 a A19 compresi.
Se non è corretta questa lista, chiediamo gentilmente di indicarci cosa è richiesto come campionatura oppure dove trovere informazioni in merito.
Grazie per la collaborazione.

 
29/04/2020 08:24
Risposta
Atteso che TUTTI gli articoli della forniture sono oggetto di valutazione tecnica, si ritiene che l’aggiudicatario in sede di escuzione del contratto dovràpresentare all’ATER la campionatura di tutti i prodotti individuati dall’art. 8.1 del capitolato – parte tecnica.
M. Berto
27/04/2020 13:36
Quesito #7
Buongiorno, 
con la presente siamo ad inviarvi i seguenti chiarimenti in merito alla procedura in oggetto.

Quesito 1
Considerato che:
- da un lato, diverse previsioni del Disciplinare di gara inducono a ritenere che la conformità dei prodotti da offrire ai Criteri Ambientali Minimi non sia obbligatoria ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, ma costituisca soltanto un requisito eventuale premiante in termini di punteggio (in particolare: pp. 13, 14, 16, 20 e scheda riepilogativa);
- dall'altro, diverse previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto inducono a ritenere che la conformità ai C.A.M. sia invece obbligatoria per tutti i prodotti oggetto di fornitura (in particolare: artt. 6 e 40 del CSA Parte Amministrativa; artt. 1, 3, 7.1, 7.3 del CSA Parte Tecnica);
a fronte di tale ambiguità, chiediamo che sia chiarito se la conformità dei prodotti ai C.A.M. sia obbligatoria (e costituisca quindi condizione di ammissibilità dell'offerta) oppure solo facoltativa/eventuale (e costituisca quindi soltanto un elemento rilevante ai fini del punteggio).

Istanza di autotutela 1
Qualora la risposta al quesito 1 fosse nel senso che la lex specialis di gara prevede che la conformità ai C.A.M. sia soltanto facoltativa/eventuale e rilevante solo ai fini del punteggio, le relative previsioni della disciplina di gara dovranno considerarsi illegittime ed essere annullate in via di autotutela.
È infatti pacifico che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è obbligata ad applicare i C.A.M. previsti dal D.M. 11.1.2017, in particolare è obbligata a inserire nella disciplina di gara prescrizioni che impongano ai concorrenti di offrire prodotti conformi alle “specifiche tecniche” contenute nell'art. 3.2 dell'all. 1 del D.M. 11.1.2017.

Quesito 2
Considerato che:
- il Disciplinare di gara (pp. 13, 14) prevede che la documentazione comprovante la rispondenza dei prodotti ai C.A.M. di cui all'art. 3.2 dell'All. 1 al D.M. 11.1.2017 sia compresa nell'offerta tecnica, e lascia intendere che l'esame di tale documentazione verrà effettuato dalla Commissione giudicatrice (p. 22);
- invece l'art. 7.2 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica prevede che le informazioni e la documentazione necessarie a verificare la conformità dei prodotti alle caratteristiche ambientali richieste siano fornite dall'appaltatore “prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto” e che la Stazione Appaltante effettuerà tale verifica “in corso di esecuzione del contratto”;
a fronte di tale ambiguità, chiediamo che sia chiarito se la documentazione comprovante il rispetto dei C.A.M. debba essere presentata da ogni concorrente nell'ambito dell'offerta tecnica oppure soltanto dall'appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto; e che sia inoltre chiarito quando e da quale organo della stazione appaltante la verifica di conformità ai C.A.M. sarà eseguita.

Istanza di autotutela 2
Qualora la risposta al quesito 2 fosse nel senso che la legge di gara prevede che la documentazione a comprova del rispetto dei C.A.M. di cui all'art. 3.2 dell'All. 1 al D.M. 11.1.2017 dev'essere presentata solo dall'appaltatore, per essere verificata prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, le relative previsioni della disciplina di gara dovranno considerarsi illegittime ed essere annullate in via di autotutela.
I C.A.M. di cui all'art. 3.2. dell'All. 1 al D.M. 11.1.2017 costituiscono infatti “specifiche tecniche” ad osservanza obbligatoria e il loro mancato rispetto comporta l'esclusione dalla procedura dell'offerta difforme, anche in assenza di una espressa previsione in tal senso nella legge di gara (giurisprudenza pacifica); per questo la documentazione per la verifica del rispetto dei C.A.M. deve essere presentata da ciascun “offerente”, ossia da ciascun concorrente, non dal solo appaltatore.

Attendiamo un vostro chiarimento.
30/04/2020 17:07
Risposta
Prima di rispondere ai quesiti occorre l’obbligo di rammentare che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel mese di novembre 2019, sulla base delle difficoltà operative connesse all’attuazione delle previsioni di cui al predetto articolo 34 del Codice dei contratti pubblici e al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, ha ritenuta opportuna l’adozione, in stretta collaborazione con il Ministero medesimo, di linee guida ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, volte a fornire indicazioni di supporto alle stazioni appaltanti per l’attuazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si ricorre ai criteri ambientali minimi in materia di edilizia. Ad oggi le linee guida non sono ancora disponibili.
Nella relazione accompagnatoria dell’iniziativa, l’Autorità ritiene facoltativo (a discrezione della stazione appaltante), l’inserimento nella documentazione di gara dei CAM, tenuto conto dell’effetto preclusivo alla partecipazione degli operatori economici che i criteri possono avere nelle procedure di gara. In tal senso, l’inserimento degli stessi nella documentazione di gara, deve essere attentamente ponderato in funzione anche della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso. Avendo come principio ispiratore quello di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara. I concetti espressi dall’ANAC fanno seguito alla sentenza 29 gennaio 2018, n. 604, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la possibilità per le stazioni appaltanti – da valutare però caso per caso – di applicare per i CAM.
A soccorso di quanto sopra sopraggiungono, senza alcun dubbio, i capitolati del ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), di cui codesta società è fornitore, nei quali è palese che lasciato alla discrezione dell’operatore economico offrire prodotti rispondenti o meno ai C.A.M.
Come noto questa Centrale di Committenza ha dovuto procedere con l’annullamento della procedura aperta di cui al disciplinare di gara prot. 03355 del 06.02.2020, relativa alla medesima fornitura, proprio in considerazione del fatto che nel corso della pubblicazione del bando è emersa la concreta possibilità di non ricevere offerte a causa dell’applicazione pedissequa dei CAM.
La pubblicazione della nuova gara è volta a promuovere, da un lato la più ampia partecipazione e dall’altro lato la più ampia applicazione dei C.A.M., compatibilmente il budget a disposizione dell’ATER di Padova.
Detto ciò si conferma che la lex specilis di gara non prevede l’obbligatorietà della conformità di tutti i prodotti ai C.A.M., bensì prevede la più premialità delle offerte che presentano il più ampio numero di prodotti (se non la totalità) rispondenti ai CAM.
Il sistema premiante di attribuzione dei punteggi risulta tale che in presenza di una più offerte totalmente rispondenti ai CAM, faccia in modo che l’aggiudicazione sia ristretta a queste sole offerte.
In tal senso il complesso della lex specilis di gara risulta del tutto aderente ai principi dell’articolo 34 del Codice dei contratti.
Conseguentemente il Capitolato (sia per la parte amministrativa sia per la parte tecnica) nelle parti relative alla conformità dei prodotti ai C.A.M., va intesa riferita ai prodotti offerti dai singoli concorrenti, definiti da quest’ultimi conformi ai criteri ambientali.
Si conferma che il Disciplinare di gara prevede che la documentazione comprovante la rispondenza dei prodotti ai C.A.M. deve essere parte integrante dell'offerta tecnica, e sarà valutata dalla Commissione giudicatrice. L'art. 7.2 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica, come già detto, va riferito al momento operativo della fornitura, ossia al momento di verifica della rispondenza dei prodotti consegnati ad ATER del rispetto dei C.A.M..
Distinti saluti
Massimiliano Berto
04/05/2020 18:11
Quesito #8
Abbiamo estrapolato dal dcumento CME le quantità per ciascuna tipologia di “articolo” richiesto in gara ma il prodotto di tali quantità con i prezzi del documeto EPU non corrisponde con la base di gara.
Chiediamo, ai fini di un controllo incrociato, la possibilità di avere un file riepilogativo delle quantità totali delle singole tipologie di articolo da quotare.
Questo ai fini della corretta valutazione dell’offerta.
 
07/05/2020 09:24
Risposta
Si conferma che i conteggi del computo metrico sono corretti e parimenti corretto è l’importo a base d’appalto.
Con l’auspicio di agevolare il lavoro ai concorrenti abbiamo provveduto a pubblicare, tra gli allegati, il Computo metrico in parola nel formato .xls.
Distinti saluti
M. Berto 
04/05/2020 13:48
Quesito #10
Buongiorno da IVM
Grazie
18/05/2020 15:08
Risposta
Domanda: Constatiamo dal capitolato tecnico che la specifica degli arredi elencati è molto dettagliata e precisa e non lascerebbe spazio ad alcuna soluzione alternativa, anzi le prescrizioni sono poste come requisito minimo indispensabile.
Risposta: Gli arredi oggetto della fornitura devono possedere determinati requisiti prescritti nel capitolato tecnico. Questi requisiti sono definiti “minimi” o “minimi essenziali”, perché sono considerati indispensabili per poter presentare un’offerta valida: se gli arredi difetteranno di questi requisiti, l’offerente sarà escluso dalla gara. L’eventuale soluzione “alternativa” non può che essere quella migliorativa (caratteristiche superiori) rispetto al requisito minimo, nel rispetto della coerenza formale ed estetica dell’intera fornitura. Si conferma quindi la possibilità di offrire arredi similari, ma con le funzioni e caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato tecnico, comprovate dall’offerente mediante schede tecniche, certificazioni, rapporti di prova, rilasciati dagli organismi di valutazione riconosciuti, o mediante gli altri strumenti di verifica e comprova descritti nel capitolato, in relazione alle specifiche caratteristiche tecniche considerate e alle singole tipologie di arredi.
Domanda: Qualora si volessero proporre arredi similari, soprattutto per funzione e nel rispetto delle dimensioni del progetto, in che modo valutereste l’offerta tecnica se non abbiamo modo di presentare i nostri prodotti?
Risposta: I prodotti devono essere presentati mediante dettagliata documentazione tecnica ed illustrativa (cataloghi, schede prodotto, schede materiali, certificazioni, descrizioni, cartelle colori, materiale fotografico, etc.) ai fini della loro valutazione.
Domanda: L’aderenza alle normative non identifica certo i modelli, le finiture ed altri dettagli.
Risposta: L’aderenza alla normativa è requisito fondamentale trattandosi di arredi destinati a luogo di lavoro e come tale soggetti al complesso quadro normativo riportato in progetto.
Le scelte estetiche, di finitura e i dettagli rispondono invece alle esigenze espresse dall’Azienda in ordine al progetto complessivo di riqualificazione della propria sede. L’una cosa non esclude l’altra.
Domanda: Qualora facessimo una nostra offerta economica, espressa con l’indicazione del ribasso unico percentuale, e risultassimo ipoteticamente i primi in graduatoria, saremmo obbligati a presentare campioni e schede tecniche di prodotti che, sapendo noi differenti da quanto previsto in capitolato, ci esporrebbero ad un’esclusione “a posteriori” ?  E come dovremmo considerare la cauzione provvisoria, a rischio di essere incamerata?
Risposta: Come premesso, l’offerta tecnica non può risultare difforme dalla prescrizioni del Capitolato e deve essere corredata da materiale esplicativo, secondo quanto sopra indicato, e deve individuare in maniera chiara ed inequivocabile le caratteristiche (tipologia, conformazione, finiture, colori, etc.) di ogni arredo proposto nel rispetto dei requisiti minimi indicati. Ciò che viene offerto in sede di gara deve corrispondere esattamente a quanto fornito in sede di esecuzione dell’Appalto, ovvero sia, in prima analisi, alla campionatura da sottoporre ad accettazione del Direttore dell’esecuzione, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto medesimo, come da previsioni dell’art. 44 del Capitolato amministrativo.
La campionatura consegnata all’Azienda dovrà essere corredata nuovamente di tutte le certificazioni e del materiale tecnico necessari per la valutazione della sua corrispondenza con quanto offerto in sede di gara; solo la difformità tra quanto campionato e quanto proposto in sede di gara può condurre alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 24 del citato Capitolato amministrativo.
Domanda: Nella documentazione SEZIONE 1 c’è una scheda riepilogativa degli arredi offerti nella quale una delle colonne da compilare è relativa al codice EAN degli articoli offerti. E’ obbligatoria?
Quale riferimento si intende per compilare le ultime due colonne: Rif. Nr scheda tecnica e Rif. Nr scheda CAM?
Il codice EAN è il codice univoco attribuito al prodotto dal produttore. Qualora il prodotto offerto sia sprovvisto di EAN, andrà indicato il codice assegnato dal produttore per identificare uno specifico prodotto.
Le schede tecniche presentate vanno numerate, quindi si indichi il numero attribuito alla scheda.
Domanda: A pag. 18 e seguenti del capitolato tecnico, nelle tabelle dove sono elencate le normative di riferimento, viene riportata la norma UNI 9241_ resistenza alla bruciatura di sigaretta_ che però è stata da tempo ritirata. Va eliminata?
Risposta: Per quanto di nostra conoscenza, come anche da recente consultazione del catalogo UNI, non ci risulta che la norma in questione sia stata ritirata, pertanto, si confermano le specifiche tecniche richieste nel Capitolato.
Domanda: A pag. 5 del Capitolato tecnico, si dice che è prevista l’assistenza tecnica dell’appaltatore per i collegamenti elettrici ed eventuali opere murarie e che deve essere rilasciata idonea certificazione ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37.
Si tratta di consulenza? cosa si intende esattamente con idonea certificazione in questo senso?
Risposta: Il cablaggio degli arredi che, per loro conformazione e caratteristiche, deve essere necessariamente eseguito dall’Appaltatore, deve essere certificato ai sensi del citato D.M. 22/01/2008, n. 38. In tutti gli altri casi l’Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica alla ditta terza incaricata di tale esecuzione.

Distinti saluti
M. Berto
 
11/05/2020 10:39
Quesito #11
In relazione al capitolato tecnico siamo a richiedere:
1_è più importante che l’offerta sia in linea con la descrizione estetica del prodotto oppure con la conformità del prodotto ai requisiti CAM?In questa seconda ipotesi potrebbe essere necessario sostituire il prodotto richiesto con uno analogo/similare

Restiamo in attesa di riscontro e porgiamo distinti saluti.
 
18/05/2020 15:12
Risposta
La domanda è posta male e con consente una risposta precisa. Ad ogni buon conto si conferma che, pena la non ammissione dell’offerta, gli arredi devono corrispondere, per caratteristiche, a quanto prescritto dal capitolato. Fermo restando l’obbligo di rispondenza dell’arredo al capitolato, se lo stesso è rispondente ai CAM, darà seguito ad una valutazione positiva da parte della commissione.
Distinti saluti
M. Berto
13/05/2020 13:41
Quesito #12
In riferimento alle pareti denominate:
P.A5
P.A7
P.A8
P.A10
chiediamo conferma che il valore unitario – a base di gara - di ciascuna parete - oggetto di ribasso - NON è comprensivo anche il valore dei contenitori (O.Aa) citati nella sua descrizione. 

Grazie per un riscontro nel breve e cordiali saluti.
 
19/05/2020 11:07
Risposta

In riferimento al quesito si precisa che il prezzo unitario degli articoli indicati (P.A5, PA7, P.A8 e P.A10) E’ COMPRENSIVO dei contenitori alti O.Aa e dei contenitori bassi O.Ab, come precisato nel paragrafo ‘9.4.4 – Pareti tipo guscio attrezzate con mobili contenitori’ del Capitolato tecnico e nelle rispettive voci dell’Elenco Prezzi Unitari e come indicato nell’elaborato tecnico ‘2.3 – Pianta piano primo’.
Distinti saluti
M. Berto


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