Inviato esito

Gara #568

Procedura aperta per l’affidamento, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi, classificato come «verde» ai sensi dei criteri del D.M.13/02/2014 per conto del Comune di Saccolongo (PD) – CIG 8958000773.
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Informazioni appalto

15/11/2021
Aperta
Servizi
€ 2.407.340,58
Comune di Saccolongo

Categorie merceologiche

90511 - Servizi di raccolta di rifiuti

Lotti

Inviato esito
1
8958000773
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi, classificato come «verde» ai sensi dei criteri del D.M.13/02/2014 per conto del Comune di Saccolongo (PD) – CIG 8958000773.
Procedura aperta per l’affidamento, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi, classificato come «verde» ai sensi dei criteri del D.M.13/02/2014 per conto del Comune di Saccolongo (PD) – CIG 8958000773.
€ 2.377.340,58
€ 0,00
€ 30.000,00

Commissione valutatrice

730
16/12/2021
Cognome Nome Ruolo
Berto Massimiliano Presidente
Confortin Giacomo Componente
De Angeli Jacopo Componente

Scadenze

10/12/2021 12:00
16/12/2021 12:00
16/12/2021 15:00

Allegati

Disciplinare di gara prot. 28312
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27/02/2023 16:39
310.10 kB
Modulistica per la partecipazione alla gara
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27/02/2023 16:39
84.49 kB
Capitolato Speciale d'Appalto
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27/02/2023 16:39
720.82 kB
Altri elborati di progetto diversi dal capitolato
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27/02/2023 16:39
2.16 MB
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
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27/02/2023 16:39
115.38 kB
Atto di costituzionedella Commissione valutatrice
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27/02/2023 16:39
208.12 kB
Verbale di gara telematica: proposta di aggiudicazione dell'appalto
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27/02/2023 16:39
58.92 kB
determina di aggiudicazione n. 737 del 22.12.2021
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27/02/2023 16:39
195.42 kB
Avviso di appalto aggiudicato
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27/02/2023 16:39
22.78 kB

Chiarimenti

18/11/2021 10:27
Quesito #1
Spett. Le Comune di Saccolongo,
con la presente la scrivente società richiede informazioniin merito al punto b6) a pag 6. del Discipilare.
In psrticolare chiediamo se possa essere valido il requisito di aver svolto il servizio con popolazione non inferiore a 3.500 abitanti con inizio lavori a Novembre 2020 e fine appalto con proroga previsto per Ottobre 2022.
inoltre, sirichiedonodettagli in merito al personale. Nello specifico:
- n. operatori;
- qualifiche;
- anzianità;
- monte ore settimanali (part time o full time);
- livello.
In attesa di vs gradito riscontro, porgiamo
Cordiali saluti.

 
18/11/2021 15:13
Risposta
In merito alla prima parte del quesito, si conferma che un “servizio con popolazione non inferiore a 3.500 abitanti con inizio lavori a Novembre 2020 e fine appalto con proroga previsto per Ottobre 2022” NON può essere ritenuto valido per la comprova del possesso dei requsiti.
In merito alla seconda parte del quesito, i dati sono contenuti tutti nel documento “3_Calcolo importi e acquisizione servizi.pdf”.
Distinti saluti
M. Berto
25/11/2021 17:15
Quesito #3
Buon pomeriggio,
Nella Relazione Tecnico Illustrativa e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale la descrizione dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica per le utenze domestiche corrisponde a contenitori da 40 lt.
Si chiede se si tratta di un refuso o di una volumetria commerciale specifica non a nostra conoscenza.
Attendiamo gentile riscontro.

Grazie.
26/11/2021 15:21
Risposta
Si conferma che la tipolgia di contenitore da 40 lt prevista dal capitolato è comunemente in commercio.
Ad esempio di vedano i prodotti della ditta Medri oppure della ditta Mattiussi.
Distinti saluti
M. Berto
27/11/2021 11:01
Quesito #4
Gara telematica: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi classificato come "verde" ai sensi dei criteri del D.M. 13/02/2014 per conto del Comune di Saccolongo (PD)" – CIG 8958000773 – richiesta chiarimenti.
 
29/11/2021 12:38
Risposta
Risposta al quesito n. 1: l'importo di € 401.000 circa annuo corrisponde ad una parte fissa di € 249.000 ed una variabile di €151.000 circa.

Risposta al quesito n. 2:
Punto 1: la somma di smaltimento 151.000,00 circa, corrisponde a somme pagate nell'anno 2020 di 
€ 90.000 + € 60.000 = €151.000,00 senza IVA per lo smaltimento del rifiuto secco, umido e verde.
Per quanto riguarda il costo individuato nella tabella "Calcolo degli importi per il costo di smaltimento" è da leggere 166.000 comprensivo di IVA. circa per l'anno 2020.
Punto 2: € 151.000 smaltimento circa corrisponde a RSU+UMIDO+VERDE, senza IVA.
Punto 3: Si conferma che l'importo a base di gara di € 151.000 circa per lo smaltimento è un valore variabile annuo in base al quantitativo da smaltire ed ai costi imposti dalle autorità.

Risposta al quesito n. 3: L'individuazione della ditta su cui confluisce il rifiuto per lo smaltimento o recupero dello stesso, NON si configura come subappalto.

Risposta al quesito n. 4: si conferma che nel bano di gara GUCE la presenza di «III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati» è un errore del tutto involontario. Tale punto è assolutamente non pertinente con l’appalto. Ad ogni buon conto, per quanto si apprezzi la dovizia di lettura dei documenti di gara da parte del redattore dei quesiti, si invita ad un maggior ricorso al «buon senso» e di evitare di fornire lezioni di «diritto» a questa CUC.

Risposta al quesito n. 5: si conferma che oltre al FISE Assoambiente citato si ricomprendono anche altre CCNL di categoria.

Distinti saluti
M. Berto
25/11/2021 09:17
Quesito #5
Buongiorno,
abbiamo bisogno di alcune delucidazioni, per favore.
Al’’art. 7 del CSA viene riportato che “Il canone d’appalto annuale quale risulterà dagli atti di gara resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.”.
Come si colloca tale modalità di corresponsione del servizio reso, considerato che il Regolatore ARERA definisce, alla delibera 443/2019/R/rif e s.m.i., che il servizio reso debba garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione. Vige inoltre l’obbligo di rendicontazione dei costi efficienti della gestione, basati su fonti contabili obbligatorie del Gestore.

La stazione appaltante richiede, all’art. 22 del CSA, la trasmissione dei dati per la formulazione del PEF entro il 30.9 di ogni anno all’Appaltatore, ai sensi del DPR 158/99 e s.mi., senza citare come dovuto la necessità di trasmettere tali dati in accordo con quanto stabilito dal Regolatore del settore.

Grazie, buona giornata.
 
30/11/2021 12:28
Risposta
Premesso che i quesiti sono di difficile interpretazione e posti in modo troppo generico, si ritiene opportuno rammentrare che con delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). In base a ciò, a riscontro di quanto contenuto nei quesiti posti da codesta società si precisa quanto segue:
  1. I metodi MTR e MTR 2 di ARERA servono per la determinazione del costo massimo dei servizi ricompresi nell’ambito definito da ARERA (sono esclusi per esempio servizi come il ritiro amianto, lo spazzamento neve, disinfestazione, ecc.) e nulla hanno a che fare con il costo del servizio posto a base di gara. Il costo del servizio da porre a base di gara è quello calcolato dalla Stazione Appaltante. L’offerta economica del “gestore” deve essere sostenibile e garantire l’equilibrio economico – finanziario della gestione. L’art. 7 dell’Allegato A di MTR (delibera ARERA n. 443) elenca i costi operativi, che sono quelli dell’anno (a – 1). Nel caso di cambio di gestione (a seguito di nuova gara) saranno considerati i costi presentati dal nuovo gestore.
  2. La rendicontazione dei costi efficienti della gestione (basati su fonti contabili obbligatorie del Gestore) è relativa ai costi derivanti dai Bilanci e sempre relative all’anno (a – 1). Nel caso di cambio del Gestore (come in questo caso), l’art. 1.5 della Determina ARERA 2/2020 recita: “ 1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve:
  • a)nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019: utilizzare i dati parziali disponibili – ossia riferiti al periodo di effettiva operatività – opportunamente riparametrati sull’intera annualità; determinare la componente a conguaglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
  • b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019. Il PEF può essere fatto con fabbisogni standard, valori contrattuali, preconsuntivi 2020, budget 2021, o qualsiasi altra metodologia concordata con l’ETC.
In base all’articolo 6 della delibera n. 443/2019, il gestore ha la responsabilità di predisporre annualmente il PEF “grezzo”, cioè al netto dei coefficienti e della relazione di accompagnamento, che sono invece di competenza dell’Ente Territorialmente Competente (dell’EGATO, o, qualora esso non sia stato ancora istituito o non sia ancora operativo, del Comune stesso): deve quindi procedere “rettificando” e riclassificando le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR. Il gestore deve inoltre:
  •  allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (a = 2021; 2022), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a - 2 = 2019) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.
  • determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e, nello specifico, ai costi ricalcolati riferiti all’anno a - 2 (2019) confrontati con i ricavi di effettiva competenza;
  • calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR.
Secondo il MTR definito dall’ARERA, quindi, il gestore non definisce completamente il costo del servizio che egli eroga, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF finale di competenza dell’ETC. Ciascun gestore, inoltre, deve trasmettere il PEF “grezzo” all’ETC in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione dei costi, ma anche l’approvazione dell’articolazione tariffaria da parte dei Comuni.
Nel predisporre il PEF “grezzo” il gestore quindi non conosce il costo del servizio, perché lo stesso sarà definito dell’ETC con la definizione dei parametri di propria competenza; ricordando che il PEF deve garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, nella relazione di accompagnamento il gestore deve però evidenziare se vi è il rischio di non
raggiungere tale equilibrio e quali sono le motivazioni (ad esempio eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa

Distinti saluti
M. Berto
01/12/2021 12:44
Quesito #7
In riferimento alla gara in oggetto si formula il seguente quesito:
Quesito 6
Alla luce della risposta fornita dalla CUC in data 29 novembre 2021 al quesito n. 5, con cui “si conferma che oltre al FISE Assoambiente citato si ricomprendono anche altre CCNL di categoria”, si chiede di confermare che i Contratti Collettivi Nazionali di Categoria a cui fare riferimento siano esclusivamente i due contratti dei Servizi Ambientali specifici del settore stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, vale a dire FISE Assoambiente (settore privato) e Utilitalia Servizi Ambientali (settore pubblico). In caso contrario, si chiede di esplicitare quali siano gli ulteriori contratti di settore applicabili.
Si chiede altresì di confermare che, in ogni caso, le condizioni economiche (inclusa la retribuzione oraria minima come prevista nel “MODULO OFFERTA ECONOMICA raggruppamento Busta virtuale C Doc. 1”) e normative da applicare al personale impiegato nell’appalto non possano essere peggiorative rispetto a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali del settore Fise Assoambiente e Utilitalia Servizi Ambientali e che in particolare l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nel CCNL Fise Assoambiente, per quanto riguarda il passaggio di gestione, affinché l’Appaltatore subentrante sia tenuto all’assunzione del personale impiegato dall’Appaltatore in scadenza e operante prima del presente appalto.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
 
01/12/2021 15:28
Risposta
Il Consiglio di Stato, sez. VI, 28.02.2019 n. 1409 ha confermato quanto più volte affermato che «la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto» (Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2016 n. 1901; Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016 n. 589).
Fermo restando quanto sopra, si conferma che le condizioni economiche (inclusa la retribuzione oraria minima) e normative da applicare al personale impiegato nell’appalto non possano essere peggiorative rispetto a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali del settore Fise Assoambiente e Utilitalia Servizi Ambientali e che in particolare l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nel CCNL Fise Assoambiente, per quanto riguarda il passaggio di gestione, affinché l’Appaltatore subentrante sia tenuto all’assunzione del personale impiegato dall’Appaltatore in scadenza e operante prima del presente appalto.
Distinti saluti
M. Berto
01/12/2021 09:48
Quesito #8
Si richiede ulteriore chiarimento in merito ai contratti collettivi nazionali applicabili. In particolare si richiede se sia considerato applicabile il CCNL Coop. Sociali, così come sembra intuirsi dalla risposta al punto 3 quesito n. 5, recentemente pubblicato. Si rimanda anche al fatto che già attualmente alcuni operatori indicati tra il personale da reimpiegare sono raggruppati all’interno di tale CCNL. Questo tuttavia sembra in contrasto con quanto indicato all’art. 31 del capitolato speciale d’appalto in cui si esplica che “L’Appaltatore è obbligato ad applicare al personale, addetto ai servizi oggetto del presente appalto, tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore Fise Assoambiente…”. Posto che il trattamento economico del personale entrante non debba essere modificato, risulta naturale per l’Operatore Economico applicare tutte le disposizioni che già fanno parte del CCNL Coop. Sociali, anche per parità di trattamento con tutti gli altri soggetti della Cooperativa. Si chiede quindi conferma se il CCNL Coop. Sociali sia applicabile in tutte le sue parti.
01/12/2021 15:31
Risposta
Abbiamo già risposto in tal senso e ne approfittiamo per ribadire che il Consiglio di Stato, sez. VI, 28.02.2019 n. 1409 ha confermato quanto più volte affermato che «la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto» (Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2016 n. 1901; Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016 n. 589).
Fermo restando quanto sopra, si conferma che le condizioni economiche (inclusa la retribuzione oraria minima) e normative da applicare al personale impiegato nell’appalto non possano essere peggiorative rispetto a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali del settore Fise Assoambiente e Utilitalia Servizi Ambientali e che in particolare l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nel CCNL Fise Assoambiente, per quanto riguarda il passaggio di gestione, affinché l’Appaltatore subentrante sia tenuto all’assunzione del personale impiegato dall’Appaltatore in scadenza e operante prima del presente appalto.
Nel caso di specie spetta eventualemente a codesta società dimostrare che il CCNL delle cooperative sociali che «è coerente con l’oggetto dell’appalto».
Distinti saluti
M. Berto
 
06/12/2021 18:07
Quesito #9
In riferimento alla gara in oggetto si formulano  i seguenti quesiti:
La busta telematica virtuale “B. Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di valutazione definiti nel Disciplinare di gara.

Quesito 7
Relativamente alla “SEZIONE 2: MIGLIORIE INCREMENTANTI” (pag. 15/28 del disciplinare) è riportato quanto segue:
omissis:
Limiti per la presentazione: la sezione 2 dell’offerta tecnica non potrà superare 12 (dodici) facciate di testo numerate, in formato A4 (margini non inferiore a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11, interlinea singola e massimo 50 righe. Il materiale fotografico e le schede, allegate alla sezione 1, non concorrono a formare il limite di facciate qui stabilito.
“Si chiede conferma che il riferimento alla sezione 1 è un refuso, dovendo ritenersi corretto il riferimento alla sezione 2”.

Quesito 8
Relativamente alla “SEZIONE 3: MIGLIORIE ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI” (pag. 16/28 del disciplinare di gara)  è riportato quanto segue:
omissis:
Limiti per la presentazione: la sezione 3 dell’offerta tecnica non potrà superare n. 10 (dieci) facciate di testo numerate, in formato A4 (margini non inferiore a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11, interlinea singola e massimo 50 righe.
Si chiede conferma che, per la sezione 3, è prevista la possibilità di allegare materiali fotografici e/o altre schede di approfondimento che non concorrono a formare il limite di facciate stabilito analogamente a quanto previsto nella sezione 1 “Gestione Operativa del Servizio” e nella sezione 2 “Migliorie incrementali” del Disciplinare di Gara.

Quesito 9
Relativamente alla “SEZIONE 4: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE” (pag. 16/28 del Disciplinare)  è riportato quanto segue:
omissis:
Limiti per la presentazione: la sezione 4 dell’offerta tecnica non potrà superare n. 5 (cinque) facciate di testo numerate, in formato A4 (margini non inferiore a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11, interlinea singola e massimo 50 righe.
Si chiede conferma che, per la sezione 4,  è prevista la possibilità di allegare materiali fotografici e/o altre schede di approfondimento che non concorrono a formare il limite di facciate stabilito analogamente a quanto previsto nella sezione 1 “Gestione Operativa del Servizio” e nella sezione 2 “Migliorie incrementali” del Disciplinare di Gara.
Cordiali saluti 

 
06/12/2021 18:35
Risposta
In relazione alla “SEZIONE 2: MIGLIORIE INCREMENTANTI” si conferma la presenza di un refuso che cita erronamente la sezione 1 in luogo della 2.
In relazione “SEZIONE 3: MIGLIORIE ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI” si conferma che NON E’ ammessa la presentazione di allegati di nessun tipo.
In relazione “SEZIONE 4: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE” si conferma che NON E’ ammessa la presentazione di allegati di nessun tipo.
Distinti saluti
M. Berto
 
07/12/2021 16:22
Quesito #10
Quesito n. 10

Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara a pagina 10  punto 3) relativo alle dichiarazioni bancarie, si chiede di voler precisare a chi debbano essere intestate le referenze bancarie e segnatamente se al Comune di Saccolongo, quale Ente Appaltante, oppure alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante.
Grazie 
 
07/12/2021 16:24
Risposta
E’ indifferente, fondamentale che riportino il CIG della gara.
Distinti saluti
M. Berto

Federazione dei Comuni del Camposampierese

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