Inviato esito
Comune di Monselice
Gara #757
Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Project Financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del promotore – del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Monselice (PD) - CUP B49J19000480005 - CIG 942778022D.Informazioni appalto
04/10/2022
Aperta
Servizi
€ 6.400.000,00
Categorie merceologiche
50232
-
Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
Lotti
Inviato esito
1
942778022D
B49J19000480005
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Project Financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del promotore – del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Monselice (PD) - CUP B49J19000480005 - CIG 942778022D.
Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Project Financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del promotore – del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Monselice (PD) - CUP B49J19000480005 - CIG 942778022D.
€ 6.400.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Commissione valutatrice
643
21/11/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Berto | Massimiliano | Presidente |
Catania | Rosario | Componente |
Bon | Angelo | Componente |
Scadenze
02/11/2022 12:00
07/11/2022 12:00
07/11/2022 15:00
Avvisi
Allegati
Disciplinare di gara prot. 25490 SHA-256: 051bb929c8a1a8cb8f1fc4f59fad37cdc91a60c14785f11450c2ed332978e17e 27/02/2023 16:39 |
483.48 kB | |
Modulistica per la partecipazione alla gara SHA-256: e0c2a8bdb67a5b15eab096a2f2752e896ba2187d6d76d0776ab35f50c35e938c 27/02/2023 16:39 |
124.27 kB | |
Modello per la prenotazione del sopralluogo assistito obbligatorio SHA-256: 1d6b8ca4622bc3b0a0afb939d9dde1349b1653a47e8cb1c088039aaf89340b48 27/02/2023 16:39 |
34.00 kB | |
Copia della proposta del promotore posta a base di gara SHA-256: 15fc2c16abeb485f08f8884e4dbec6c804788077bd71960a7a9ca3bf58850907 27/02/2023 16:39 |
618.85 MB | |
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea SHA-256: b5c46c4ef5a3560903b3c09423eb0a8327a001d0675fce99b4c79db99fee6565 27/02/2023 16:39 |
112.43 kB | |
Verbale di gara n. 1: ammissione dei due concorrenti SHA-256: 5858546c425dca60ee5ba57042f6fe8090747f539580efbd218b5e501c4570b1 27/02/2023 16:39 |
115.49 kB | |
Atto di costituzionedella Commissione valutatrice SHA-256: 364eb5386b2e7913b87c5497ab05944d9f7efc876779660ece8da2e9e2ac7e2b 27/02/2023 16:39 |
246.29 kB | |
Verbale di gara telematica n. 2: valutazione delle offerte tecniche SHA-256: b0aec092deb08c43743f8180b2b61da2ab9bccaa627562352c8d6c75325b5ac6 27/02/2023 16:39 |
74.30 kB | |
Verbale di gara telematica n. 3: proposta di aggiudicazione dell'appalto SHA-256: d048bfef423da04865df776a4b62834cacb22149d7b0a9131b119e8c27658275 27/02/2023 16:39 |
93.34 kB | |
determina di aggiudicazione n. 728 del 13.12.2022 SHA-256: 6c41e26a94aee3c578b6f7b2a76c5ca757cb6f7b6e6598eec1eef541c0847522 27/02/2023 16:39 |
198.81 kB | |
Avviso di appalto aggiudicato SHA-256: 1ee9951f8bf3afe2cf4252ac89fa279dff60452a807522f9d36ea51a6e1541cc 27/02/2023 16:39 |
22.32 kB |
Chiarimenti
13/10/2022 09:01
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
Secondo quanto riportato all’art. 4 del disciplinare di gara si rinviene che il promotore non è tenuto alla presentazione dell’ulteriore cauzione di Euro 30.000. La presente per evidenziare come tale previsione sia in palese contraddizione con quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento. L’art. 183 comma 15 quarto periodo prescrive, infatti, che già in fase di presentazione della proposta il promotore sia obbligato, nel caso di indizione di gara, a impegnarsi a prestare la suddetta cauzione: “La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara”.
Non si rinviene pertanto la ratio posta alla base dell’indicazione prevista nel disciplinare che esonera espressamente il promotore alla presentazione della suddetta garanzia.
Inoltre, tale prescrizione pone gli operatori economici in una in una posizione di disparità rispetto al promotore, essi dovranno presentare una cauzione che tenga indenne il soggetto promotore dalle spese sostenute per redigere la proposta nel caso in cui egli non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, al contrario, nessuna disposizione del disciplinare prevede una tutela analoga nei confronti della Stazione Appaltante e dell’operatore economico risultato aggiudicatario nel caso in cui il promotore eserciti il diritto di prelazione (tutela prevista art. 183 comma 15 penultimo periodo).
La lex specialis di gara sembrerebbe così in contrasto con la normativa di riferimento e con il principio di parità di trattamento degli offerenti e del favor partecipationis.
Verificato quanto sopra esposto, con la presente si chiede inoltre di esplicitare la modalità di calcolo dell’ulteriore cauzione, la quale dovrebbe corrispondere al 2,5% dell’importo totale dell’investimento, non corrispondente all’importo di € 30.000 indicato nel disciplinare di gara.
Secondo quanto riportato all’art. 4 del disciplinare di gara si rinviene che il promotore non è tenuto alla presentazione dell’ulteriore cauzione di Euro 30.000. La presente per evidenziare come tale previsione sia in palese contraddizione con quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento. L’art. 183 comma 15 quarto periodo prescrive, infatti, che già in fase di presentazione della proposta il promotore sia obbligato, nel caso di indizione di gara, a impegnarsi a prestare la suddetta cauzione: “La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara”.
Non si rinviene pertanto la ratio posta alla base dell’indicazione prevista nel disciplinare che esonera espressamente il promotore alla presentazione della suddetta garanzia.
Inoltre, tale prescrizione pone gli operatori economici in una in una posizione di disparità rispetto al promotore, essi dovranno presentare una cauzione che tenga indenne il soggetto promotore dalle spese sostenute per redigere la proposta nel caso in cui egli non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, al contrario, nessuna disposizione del disciplinare prevede una tutela analoga nei confronti della Stazione Appaltante e dell’operatore economico risultato aggiudicatario nel caso in cui il promotore eserciti il diritto di prelazione (tutela prevista art. 183 comma 15 penultimo periodo).
La lex specialis di gara sembrerebbe così in contrasto con la normativa di riferimento e con il principio di parità di trattamento degli offerenti e del favor partecipationis.
Verificato quanto sopra esposto, con la presente si chiede inoltre di esplicitare la modalità di calcolo dell’ulteriore cauzione, la quale dovrebbe corrispondere al 2,5% dell’importo totale dell’investimento, non corrispondente all’importo di € 30.000 indicato nel disciplinare di gara.
13/10/2022 15:50
Risposta
La richiesta di codesta società è totalmente illogica, immotivata e priva di senso.
L’importo di trentamila/00 euro è l’importo che è tenuto a versare all’aggiudicatario dell’appalto al promotore qualora quest’ultimo non eserciti il diritto di prelazione.
Da ciò ne consegue che, per forza di cosa, gli unici operatori tenuti a garantire tale importo sono i soggetti diversi dal promotore.
Distinti saluti
M. Berto
L’importo di trentamila/00 euro è l’importo che è tenuto a versare all’aggiudicatario dell’appalto al promotore qualora quest’ultimo non eserciti il diritto di prelazione.
Da ciò ne consegue che, per forza di cosa, gli unici operatori tenuti a garantire tale importo sono i soggetti diversi dal promotore.
Distinti saluti
M. Berto
17/10/2022 09:55
Quesito #2
Spett.le Stazione appaltante,
con la presente si chiede conferma che quanto prescritto nel disciplinare di gara alla lett. S, sez.1, rubricata “SUBAPPALTO” sia un refuso, in quanto, l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori è stato abrogato con Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge Europea 2019-2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio 2022 – ed entrata in vigore il 1° febbraio. Inoltre, si trova conferma di quanto indicato nello stesso disciplinare al punto 2, parte II lettera D, sez.4, che prescrive quanto di seguito riportato: “Nel caso il concorrente intenda ricorrere al sub appalto deve indicare “si”. Non deve compilare alcun dato relativi alla terna di potenziali subappaltatori. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la Parte II lettera D deve essere compilata in modo uguale da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.”
Cordiali Saluti.
con la presente si chiede conferma che quanto prescritto nel disciplinare di gara alla lett. S, sez.1, rubricata “SUBAPPALTO” sia un refuso, in quanto, l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori è stato abrogato con Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge Europea 2019-2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio 2022 – ed entrata in vigore il 1° febbraio. Inoltre, si trova conferma di quanto indicato nello stesso disciplinare al punto 2, parte II lettera D, sez.4, che prescrive quanto di seguito riportato: “Nel caso il concorrente intenda ricorrere al sub appalto deve indicare “si”. Non deve compilare alcun dato relativi alla terna di potenziali subappaltatori. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la Parte II lettera D deve essere compilata in modo uguale da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.”
Cordiali Saluti.
17/10/2022 10:28
Risposta
Si conferma che NON DEVE essere indicata la terna di subappaltatori.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto
28/10/2022 12:00
Quesito #3
Spettabile Stazione Appaltante, con presente si pone il seguente quesito:
- relativamente al punto 4 dell’offerta economica (BUSTA C), si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto dall’Art.183 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il piano economico finanziario potrà essere asseverato da “un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”.
Distinti Saluti.
- relativamente al punto 4 dell’offerta economica (BUSTA C), si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto dall’Art.183 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il piano economico finanziario potrà essere asseverato da “un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”.
Distinti Saluti.
28/10/2022 12:07
Risposta
Ovviamente, il piano economico finanziario come previsto dall’art. 183 comma 9 del D.lgs 50/2016.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto
20/10/2022 16:40
Quesito #4
Spett.le Stazione appaltante,
con la presente si pone il seguente quesito:
- relativamente al capitolo “29. Aggiornamento del Canone” dello Schema di Contratto – Bozza di Convenzione, in riferimento all’aggiornamento della quota parte di canone relativa alla remunerazione della fornitura di energia elettrica, dato che, come prezzo di riferimento dell’energia elettrica è stato scelto 0,17 €/kWh, molto inferiore all’attuale prezzo medio di mercato (mediamente doppio), si chiede conferma che, all’avvio del Servizio, il canone applicato non sarà C0 (canone energia elettrica offerto), ma bensì Ce(1) (canone energia elettrica nell'anno 1), calcolato utilizzando il prezzo medio dell’energia dei 12 mesi antecedenti l’avvio del servizio.
Inoltre si chiede un chiarimento sulle modalità di fatturazione del conguaglio annuale.
Cordiali Saluti.
con la presente si pone il seguente quesito:
- relativamente al capitolo “29. Aggiornamento del Canone” dello Schema di Contratto – Bozza di Convenzione, in riferimento all’aggiornamento della quota parte di canone relativa alla remunerazione della fornitura di energia elettrica, dato che, come prezzo di riferimento dell’energia elettrica è stato scelto 0,17 €/kWh, molto inferiore all’attuale prezzo medio di mercato (mediamente doppio), si chiede conferma che, all’avvio del Servizio, il canone applicato non sarà C0 (canone energia elettrica offerto), ma bensì Ce(1) (canone energia elettrica nell'anno 1), calcolato utilizzando il prezzo medio dell’energia dei 12 mesi antecedenti l’avvio del servizio.
Inoltre si chiede un chiarimento sulle modalità di fatturazione del conguaglio annuale.
Cordiali Saluti.
28/10/2022 12:09
Risposta
Il canone applicato all'inizio del servizio sarà il canone energia offerto (CO). Il primo conguaglio sarà effettuato, trascorsi 12 mesi dalla consegna degli impianti, per poter definire il prezzo medio dell'energia elettrica dell'anno oggetto di revisione (Pt). I successivi conguagli, sempre con cadenza annuale.
Distinti saluti
M. Berto