Inviato esito

Gara #757

Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Project Financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del promotore – del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Monselice (PD) - CUP B49J19000480005 - CIG 942778022D.
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Informazioni appalto

04/10/2022
Aperta
Servizi
€ 6.400.000,00
Comune di Monselice

Categorie merceologiche

50232 - Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

Lotti

Inviato esito
1
942778022D
B49J19000480005
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Project Financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del promotore – del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Monselice (PD) - CUP B49J19000480005 - CIG 942778022D.
Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Project Financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del promotore – del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Monselice (PD) - CUP B49J19000480005 - CIG 942778022D.
€ 6.400.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Commissione valutatrice

643
21/11/2022
Cognome Nome Ruolo
Berto Massimiliano Presidente
Catania Rosario Componente
Bon Angelo Componente

Scadenze

02/11/2022 12:00
07/11/2022 12:00
07/11/2022 15:00

Allegati

Disciplinare di gara prot. 25490
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27/02/2023 16:39
483.48 kB
Modulistica per la partecipazione alla gara
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27/02/2023 16:39
124.27 kB
Modello per la prenotazione del sopralluogo assistito obbligatorio
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27/02/2023 16:39
34.00 kB
Copia della proposta del promotore posta a base di gara
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27/02/2023 16:39
618.85 MB
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
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27/02/2023 16:39
112.43 kB
Verbale di gara n. 1: ammissione dei due concorrenti
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115.49 kB
Atto di costituzionedella Commissione valutatrice
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27/02/2023 16:39
246.29 kB
Verbale di gara telematica n. 2: valutazione delle offerte tecniche
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27/02/2023 16:39
74.30 kB
Verbale di gara telematica n. 3: proposta di aggiudicazione dell'appalto
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determina di aggiudicazione n. 728 del 13.12.2022
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27/02/2023 16:39
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Avviso di appalto aggiudicato
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27/02/2023 16:39
22.32 kB

Chiarimenti

13/10/2022 09:01
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,

Secondo quanto riportato all’art. 4 del disciplinare di gara si rinviene che il promotore non è tenuto alla presentazione dell’ulteriore cauzione di Euro 30.000. La presente per evidenziare come tale previsione sia in palese contraddizione con quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento. L’art. 183 comma 15 quarto periodo prescrive, infatti, che già in fase di presentazione della proposta il promotore sia obbligato, nel caso di indizione di gara, a impegnarsi a prestare la suddetta cauzione: “La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara”.
Non si rinviene pertanto la ratio posta alla base dell’indicazione prevista nel disciplinare che esonera espressamente il promotore alla presentazione della suddetta garanzia.

Inoltre, tale prescrizione pone gli operatori economici in una in una posizione di disparità rispetto al promotore, essi dovranno presentare una cauzione che tenga indenne il soggetto promotore dalle spese sostenute per redigere la proposta nel caso in cui egli non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, al contrario, nessuna disposizione del disciplinare prevede una tutela analoga nei confronti della Stazione Appaltante e dell’operatore economico risultato aggiudicatario nel caso in cui il promotore eserciti il diritto di prelazione (tutela prevista art. 183 comma 15 penultimo periodo).
La lex specialis di gara sembrerebbe così in contrasto con la normativa di riferimento e con il principio di parità di trattamento degli offerenti e del favor partecipationis.

Verificato quanto sopra esposto, con la presente si chiede inoltre di esplicitare la modalità di calcolo dell’ulteriore cauzione, la quale dovrebbe corrispondere al 2,5% dell’importo totale dell’investimento, non corrispondente all’importo di € 30.000 indicato nel disciplinare di gara.
 
13/10/2022 15:50
Risposta
La richiesta di codesta società è totalmente illogica, immotivata e priva di senso.
L’importo di trentamila/00 euro è l’importo che è tenuto a versare all’aggiudicatario dell’appalto al promotore qualora quest’ultimo non eserciti il diritto di prelazione.
Da ciò ne consegue che, per forza di cosa, gli unici operatori tenuti a garantire tale importo sono i soggetti diversi dal promotore.
Distinti saluti
M. Berto
17/10/2022 09:55
Quesito #2
Spett.le Stazione appaltante,

con la presente si chiede conferma che quanto prescritto nel disciplinare di gara alla lett. S, sez.1, rubricata “SUBAPPALTO” sia un refuso, in quanto, l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori è stato abrogato con Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge Europea 2019-2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio 2022 – ed entrata in vigore il 1° febbraio. Inoltre, si trova conferma di quanto indicato nello stesso disciplinare al punto 2, parte II lettera D, sez.4, che prescrive quanto di seguito riportato: “Nel caso il concorrente intenda ricorrere al sub appalto deve indicare “si”. Non deve compilare alcun dato relativi alla terna di potenziali subappaltatori.  In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la Parte II lettera D deve essere compilata in modo uguale da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.”

Cordiali Saluti.
 
17/10/2022 10:28
Risposta
Si conferma che NON DEVE essere indicata la terna di subappaltatori.
Distinti saluti
M. Berto
28/10/2022 12:00
Quesito #3
Spettabile Stazione Appaltante, con presente si pone il seguente quesito:
- relativamente al punto 4 dell’offerta economica (BUSTA C), si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto dall’Art.183 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il piano economico finanziario potrà essere asseverato da “un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”.

Distinti Saluti.
28/10/2022 12:07
Risposta
Ovviamente, il piano economico finanziario come previsto dall’art. 183 comma 9 del D.lgs 50/2016.
Distinti saluti
M. Berto
20/10/2022 16:40
Quesito #4
Spett.le Stazione appaltante,
con la presente si pone il seguente quesito:

- relativamente al capitolo “29. Aggiornamento del Canone” dello Schema di Contratto – Bozza di Convenzione, in riferimento all’aggiornamento della quota parte di canone relativa alla remunerazione della fornitura di energia elettrica, dato che, come prezzo di riferimento dell’energia elettrica è stato scelto 0,17 €/kWh, molto inferiore all’attuale prezzo medio di mercato (mediamente doppio), si chiede conferma che, all’avvio del Servizio, il canone applicato non sarà C0 (canone energia elettrica offerto), ma bensì Ce(1) (canone energia elettrica nell'anno 1), calcolato utilizzando il prezzo medio dell’energia dei 12 mesi antecedenti l’avvio del servizio.
Inoltre si chiede un chiarimento sulle modalità di fatturazione del conguaglio annuale.

Cordiali Saluti.
 
28/10/2022 12:09
Risposta

Il canone applicato all'inizio del servizio sarà il canone energia offerto (CO). Il primo conguaglio sarà effettuato, trascorsi 12 mesi dalla consegna degli impianti, per poter definire il prezzo medio dell'energia elettrica dell'anno oggetto di revisione (Pt). I successivi conguagli, sempre con cadenza annuale.
Distinti saluti
M. Berto


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