Inviato esito
A.T.E.R. della Provincia di Padova
Gara #168
Procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera cbis), del D.lvo 50/2016) per l’appalto dell’intervento di nuova costruzione di n. 8 alloggi di edilizia sovvenzionata con relative autorimesse – 1° stralcio – Torreglia via Miramonti e Falcone, per conto di A.T.E.R. Padova – cod.opera 633-NC01-67 - CUP F57E16000190007 - CIG 7967606478Informazioni appalto
22/07/2019
Negoziata
Lavori
€ 905.753,25
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
Inviato esito
1
7967606478
F57E16000190007
Solo prezzo
Procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera cbis), del D.lvo 50/2016) per l’appalto dell’intervento di nuova costruzione di n. 8 alloggi di edilizia sovvenzionata con relative autorimesse – 1° stralcio – Torreglia via Miramonti e Falcone, per conto di A.T.E.R. Padova – cod.opera 633-NC01-67 - CUP F57E16000190007 - CIG 7967606478
Procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera cbis), del D.lvo 50/2016) per l’appalto dell’intervento di nuova costruzione di n. 8 alloggi di edilizia sovvenzionata con relative autorimesse – 1° stralcio – Torreglia via Miramonti e Falcone, per conto di A.T.E.R. Padova – cod.opera 633-NC01-67 - CUP F57E16000190007 - CIG 7967606478
€ 871.069,95
€ 0,00
€ 34.683,30
€ 786.024,69
428 14/08/2019
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
00226680288 | RAMPIN SRL |
- Somma: 136.35 - Media: 12.395 - Scarto Medio: 2.452 - Decremento soglia: 0.3678 - Soglia di anomalia: 14.479\n
Visualizza partecipanti
Scadenze
05/08/2019 12:00
07/08/2019 12:00
07/08/2019 15:00
Avvisi
Allegati
Lettera invito prot. 12433 SHA-256: 49dc1b5d9b4221c7b7e2d6984eb6c823fdc3d9edacc2b14086a1b3e3bc5021b4 27/02/2023 16:38 |
242.27 kB | |
Modulistica per la partecipazione alla gara SHA-256: ed457f236cc99c9486e963a0869bf20d07c497adcb7f1005af9a1b21d3b6fb6b 27/02/2023 16:38 |
115.52 kB | |
Modello per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio SHA-256: bf1e96251c2fa95d1ce76d5fa667fed99956eb6c266db969ae5e0e8502aad484 27/02/2023 16:38 |
33.00 kB | |
Copia completa del progetto esecutivo SHA-256: bb2694c5a8151c594081a6b60672b29af839dcb07a0df28a432f70c992538b1e 27/02/2023 16:38 |
184.09 MB | |
verbale di gara telematica n. 1: ammissioni/esclusioni e soccorso istruttorio SHA-256: 9a6ddb91746a352b31f95ceef1803102f8667ad4a2b55002201456635defb4ac 27/02/2023 16:38 |
128.67 kB | |
verbale di gara telematica n. 2: proposta di aggiudicazione SHA-256: 5fd6a4557eca6d36c8e3f0486c51860729b3fffa71838127ebd446e4f35917a7 27/02/2023 16:38 |
101.41 kB | |
determina di aggiudicazione n.428 del 14.08.2019 SHA-256: ffdc95c676e9d8c3ef462affa3fa7cdee4fa9a902948def0e1407e45bcc60871 27/02/2023 16:38 |
343.39 kB | |
Avviso di appalto aggiudicato SHA-256: f40283a0a06d22951f55483b5dbbe80d16006e5595aa427005d601f3887aefae 27/02/2023 16:38 |
22.34 kB |
Chiarimenti
30/07/2019 18:07
Quesito #2
Come da art. 4 del CSA le cat. OS3 - OS30 sono identificate ma non scorporate dalla cat. prevalente OG1, non essendo per natura opere edili possiamo costitutuire ATI per le cat. OS3 e OS30 ?
In attesa di gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.
In attesa di gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.
31/07/2019 10:15
Risposta
Come correttamente osservato da codesta impresa, nell'appalto è prevista l'esecuzione sia di lavorazioni appartenenti alla categoria OS3 sia alla categoria OS30.
Le stesse non sono state sorporate dalla categoria prevalente perchè entrambe inferiori al 10% dell'importo dell'appalto.
Ciò non toglie che dette lavorazioni (OS3, OS30) appartengono a categorie specialistiche che non possono essere eseguite in nessun modo da una impresa priva delle abilitazioni di cui al DM37, quindi non possono essere eseguite da imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG1.
Pertanto è palese che le stesse debbano essere eseguite da imprese debitamente qualificate.
Detto ciò, si conferma che nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, laddove la mandante sia una impresa qualificata all'esecuzione delle opere appartenenti alle categoire OS3 ed OS30, è corretto indicare che la mandante stessa sarà l'esecutrice della quota parte della categoria prevalente relativa alle opere impiantistiche di cui trattasi.
M. Berto
Le stesse non sono state sorporate dalla categoria prevalente perchè entrambe inferiori al 10% dell'importo dell'appalto.
Ciò non toglie che dette lavorazioni (OS3, OS30) appartengono a categorie specialistiche che non possono essere eseguite in nessun modo da una impresa priva delle abilitazioni di cui al DM37, quindi non possono essere eseguite da imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG1.
Pertanto è palese che le stesse debbano essere eseguite da imprese debitamente qualificate.
Detto ciò, si conferma che nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, laddove la mandante sia una impresa qualificata all'esecuzione delle opere appartenenti alle categoire OS3 ed OS30, è corretto indicare che la mandante stessa sarà l'esecutrice della quota parte della categoria prevalente relativa alle opere impiantistiche di cui trattasi.
M. Berto